E' la legge 49 del 7 agosto 2018 denominata 'disposizioni per lo svolgimento dell'apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla legge regionale 21/2009.
Tra le prime novità della legge c'è infatti la definizione di attività per autoconsumo. Una produzione che come recita l'articolo 3 deve derivare da un numero massimo di dieci alveari e non deve essere destinata alla commercializzazione.
L'attività per autoconsumo deve comunque essere segnalata alla Asl competente e ha l'obbligo di essere registrata presso la Bda, la Banca dati apistica nazionale.
Lo stesso articolo definisce anche il termine 'nucleo o sciame', come una colonia di non più di sei telaini provvista di regina, la cui produzione di miele pappa reale e polline è destinata al solo sostentamento della famiglia.
La legge poi si adegua alla normativa nazionale per quanto riguarda il censimento e l'identificazione degli alveari. La denuncia della consistenza degli apiari dovrà essere fatta dall'1 novembre al 31 dicembre di ogni anno tramite comunicazione alla Bda e identificando gli apiari con i cartelli previsti dalla stessa Bda.
Non si potrà quindi più fare la semplice denuncia degli alveari alla Asl e non sono più in regola i vecchi cartelli identificativi regionali.
Sempre riguardo all'identificazione degli apiari la responsabilità della corretta identificazione è a carico del proprietario o del detentore, una figura che non è definita nelle legge, ma che dovrebbe essere colui che alleva le api a qualche titolo, pur non essendone proprietario.
Altra novità sono gli aspetti di tutela della apicoltura e delle api, in particolare riguardo l'uso dei fitofarmaci e la realizzazione di zone di rispetto per l'allevamento delle api regine.
Riguardo ai fitofarmaci la nuova legge vieta l'utilizzo di 'qualsiasi trattamento fitosanitario potenzialmente dannoso per le api' durante il periodo di fioritura su 'ogni tipologia di produzione agricola, vivaistica e sementiera'.
Il divieto si estende anche ai casi in cui la coltura principale non sia in fioritura, ma ci sia presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero o se siano presenti sull'appezzamento o sui suoi bordi piante consociate o spontanee in fase di fioritura. In questo ultimo caso i trattamenti possono essere fatti solo dopo aver sfalciato le piante fiorite.
Un divieto che prevede sanzioni da 400 a 2.400 euro per ettaro fino a un massimo di 30 mila euro per i contravventori.
Da notare che l'espressione 'qualsiasi trattamento fitosanitario potenzialmente dannoso per le api' non era presente nella vecchia normativa, che vietava 'qualsiasi trattamento'. Un aspetto che potrebbe (la legge infatti non lo specifica) lasciare la possibilità di effettuare trattamenti non dannosi alle api, ad esempio un trattamento con Bacillus turingensis. Un aspetto che può avere una razionalità dal punto di vista agricolo, ma che meriterebbe una maggiore chiarezza.
Sempre riguardo all'uso dei fitofarmaci, la legge prevede poi la possibilità di individuare da parte della regione, zone a divieto assoluto di trattamenti.
L'altro aspetto della tutela riguarda l'allevamento delle regine. La nuova legge, come anche la precedente, prevede la possibilità di individuare zone di rispetto per l'allevamento e la fecondazione delle api regine, in cui non è possibile per i non autorizzati portare alveari, in modo da evitare il più possibile l'arrivo di materiale genetico estraneo. La novità sta nel fatto che queste zone potranno essere istituite direttamente dalla regione e non più dalle provincie.
La nuova legge segna anche un inasprimento delle sanzioni per la mancata segnalazione di inizio attività, passando da un massimo di 600 euro della vecchia legge ai 6mila euro della attuale.
Sono portate a un massimo di 600 euro le sanzioni per chi non comunica la consistenza degli apiari in Bda, per chi non li identifica correttamente e per chi non rispetta le distanze degli alveari dai confini.
A questo proposito è bene ricordare che il codice civile nell'articolo 896 bis prevede che gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 metri da strade di pubblico transito e a non meno di 5 metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Distanze che possono essere ridotte se presenti siepi, muri o protezioni alte almeno 2 metri.
La legge infine prevede ufficialmente l'affiancamento dell'Izs Lazio Toscana nelle attività di vigilanza e controllo.
Per tutti i dettagli il testo completo della legge regionale 49/2018