Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 dello scorso 29 dicembre è stato pubblicato il DM 10 ottobre 2022 predisposto dal precedente Governo prima che il Mipaaf cambiasse nome.
Già da tempo sapevamo che il Ministero aveva intenzione di aggiornare il Decreto Legislativo 75/2010 relativo alla norma nazionale sui fertilizzanti e avevamo segnalato che l'approccio sarebbe stato diametralmente opposto a quello invece previsto non solo a livello Ue ma persino dalla legge di delegazione recentemente approvata anche a livello nazionale.
Ci sono state sia pressioni da parte di associazioni di categoria ma, probabilmente, una delle ragioni scatenanti è collegata al fatto che il sistema informatico del Masaf (Sian) non è in grado di gestire il nuovo approccio Ue che ha abbandonato l'inquadramento dei prodotti in base alla "denominazione del tipo" che è invece la chiave su cui si basa il sistema nazionale.
Il recente DM aggiorna numerosi allegati del Dlgs 75/2010, nello specifico, oltre ad aggiungere i concimi Ce negli allegati 1 e 6, rivede l'allegato relativo alle tolleranze (7) e modifica l'intero punto 3.1 dell'allegato 8 (etichettatura). Gli aggiornamenti più significativi hanno riguardato gli allegati (13 e 14) relativi alle registrazioni di fabbricante e fertilizzanti (convenzionali e biologici).
La lista dei concimi si allunga di alcune centinaia di tipologie, basti pensare che quelli a base di microelementi passano da 8 a quasi 50 con 12 agenti chelanti e ben 5 complessanti. Stranissima sarà la sovrapposizione tra le sostanze di calcinazione (trattate come concimi) ed i correttivi già presenti nella norma nazionale: vietato aggiungere micro e mesoelementi ai correttivi, ammesso farlo nei concimi.
Tra le novità pratiche, segnaliamo che le domande di registrazione andranno accompagnate da numerosi nuovi allegati, in particolare si dovrà inviare anche un report analitico a supporto delle dichiarazioni in etichetta. Per la prima volta ci sono espliciti richiami al codice del consumo e all'abuso di pratiche commerciali scorrette con sanzioni elevate che sfociano anche nel penale: assolutamente vietato richiamare funzioni da fitosanitario e/o biocida non solo in etichetta ma anche su altri documenti con finalità di marketing. L'unica novità positiva riguarda l'abolizione dell'assurda pratica di rinnovo annuale ai registri.
L'impossibilità di gestire col Sian i nuovi fertilizzanti Ue a marchio Ce previsti dal Reg. 2019/1009 crea molti
problemi per i prodotti potenzialmente consentiti in agricoltura biologica, in Italia ci sarà una deprecabile limitazione di accesso al mercato per i fabbricanti (in particolare di altri Stati membri) che saranno costretti a gestire i loro prodotti ai sensi del Dlgs 75/2010 per poterli commercializzare su coltivazioni condotte col metodo biologico. Ci auguriamo che il Masaf, in collaborazione con gli Organismi di Controllo del Biologico e con le associazioni di categoria di produttori/importatori, commercianti, agricoltori, trovi qualche soluzione pratica a tale insensata circostanza che potrebbe essere anche oggetto di censura da parte della Ue. Oggi ci troviamo nell'assurda situazione che lo stesso prodotto (ad esempio una miscela di microelementi) possa essere presente sul mercato con tre diverse etichette: vecchio Concime Ce iscritto al Sian al registro biologico, nuovo concime nazionale, anch'esso bio, e nuovo concime a marchio Ce.
Occorrerà del tempo prima che lo stesso Sian possa essere allineato alla nuova norma ed anche l'interpretazione della stessa richiederà approfondimenti e ulteriori studi. Ricordiamo che Image Line, il network di cui AgroNotizie fa parte, mette gratuitamente a disposizione dei propri lettori le versioni consolidate delle norme sui fertilizzanti, in particolare, per primi, siamo in grado di fornire il testo del Dlgs 75/2010 già modificato dal Dm 10 ottobre 2022.