Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L119 del 23 aprile scorso sono stati pubblicati due provvedimenti in materia di sicurezza alimentare: il regolamento 398/2014 che fissa nuovi limiti di residui di antiparassitari sulle derrate alimentari (il nono dall'inizio dell'anno) e il regolamento 400/2014 sul programma comunitario di controlli residui di agrofarmaci su ortofrutta, cereali e derivati per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Nuovi limiti per bentiavalicarb, ciazofamid, cialofop butile, forclorfenuron, pimetrozina e siltiofam
L'adeguamento dei limiti per queste sostanze attive è stato deciso in attuazione del regolamento comunitario 396/2005, che prevede che entro un anno dall'approvazione europea di una sostanza attiva si effettui una valutazione del rischio per il consumatore e vengano di conseguenza adeguati i relativi limiti di residuo sulle derrate alimentari.

Le variazioni non sono solo quantitative, ma anche qualitative, nel senso che per bentiavalicarb, cialofop butile e pimetrozina è cambiata anche la definizione del residuo. Ciò vuol dire che gli attuali limiti non sono confrontabili con i precedenti valori in quanto si riferiscono a cose diverse.

Come di consueto i dettagli sono in fondo all'articolo. I nuovi limiti entreranno in vigore il prossimo 13 novembre per tutti i principi attivi ad eccezione della pimetrozina su scarola i quali, probabilmente per problemi di rischio alimentare, saranno attivi già all'entrata in vigore del regolamento.

Nuovo piano di controlli residui per il periodo 2015-2017
Conseguentemente alle variazioni nei limiti massimi di residuo, la commissione europea vara il piano di controlli che nel triennio 2015-2017 interesseranno 155 sostanze attive, equamente suddivise tra approvate e revocate, su gruppi di 9 derrate vegetali e due derrate alimentari in una rotazione triennale. Ogni paese avrà i suoi “compiti a casa” e in particolare l'Italia dovrà analizzare ogni anno almeno 65 campioni per ciascun prodotto, oltre a 10 campioni su alimenti per lattanti e bambini.

Appendice
Riepilogo delle variazioni dei limiti massimi di residuo a opera del regolamento 398/2014
I dati sono espressi in mg/kg e l'asterisco (*) indica il limite inferiore di determinazione analitica. I dati forniti sono una rielaborazione della banca dati comunitaria, dove per agevolare la lettura abbiamo inserito solamente la derrata di riferimento della categoria, omettendo eventuali sinonimi e cultivar. Per questo motivo fa fede solamente il provvedimento cui si raccomanda di fare riferimento in caso di dubbi o di dati mancanti. Vengono riportate le variazioni solo per i prodotti che non hanno cambiato la definizione di residuo.

Ciazofamid. Frutta a guscio: 0,01*->0,02*; Uve da tavola e da vino: 0,5->0,9; Pomodori: 0,2->0,6; Cucurbitacee (con buccia commestibile): 0,1->0,2; Cucurbitacee (con buccia non commestibile): 0,1->0,15; Erbe aromatiche, Legumi da granella: 0,01*->0,02*; Semi e frutti oleaginosi: 0,02*; Olive da olio: 0,01*->0,02*; Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao, Luppolo (essiccato), Semi, Frutta e bacche, Corteccie, Liquirizia, Zenzero, Curcuma: 0,02*->0,05*; Barbaforte o cren: 0,1; Altre radici o altri rizomi, Germogli, Stigma del fiore, Arillo: 0,02*->0,05*; Miele: 0,01*->0,05*.

Siltiofam. Agrumi: 0,05*->0,01*; Frutta a guscio: 0,05*->0,02*; Pomacee, Drupacee, Bacche e piccola frutta, Frutta varia, Ortaggi a radice e tubero, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a frutto, Cavoli, Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee, Spinaci e simili (foglie), Foglie di vite, Crescione acquatico, Cicoria witloof: 0,05*->0,01*; Erbe aromatiche: 0,05*->0,02*; Legumi (freschi), Ortaggi a stelo (freschi), Funghi, Alghe marine, Legumi da granella: 0,05*->0,01*; Semi e frutti oleaginosi: 0,05*->0,02*; Cereali: 0,05*->0,01*; Orzo: 0,05*->0,01*; Grano saraceno, Granturco, Miglio, Avena, Riso: 0,05*->0,01*; Segale: 0,05*->0,01*; Sorgo: 0,05*->0,01*; Frumento: 0,05*->0,01*; Altri cereali: 0,05*->0,01*; Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao, Luppolo (essiccato), Semi, Frutta e bacche, Corteccie, Liquirizia, Zenzero, Curcuma: 0,1*->0,05*; Barbaforte o cren: 0,1*; Altre radici o altri rizomi, Germogli, Stigma del fiore, Arillo: 0,1*->0,05*; Piante da zucchero: 0,05*->0,01*; Tessuti animali, Latte, Uova di volatili: 0,01*; Miele: 0,05*; Rettili e anfibi, Gasteropodi: 0,01*.

Florclorfenuron. Agrumi: 0,05*->0,01*; Frutta a guscio: 0,05*->0,02*; Pomacee, Drupacee, Bacche e piccola frutta, Frutta varia, Ortaggi a radice e tubero, Ortaggi a bulbo, Ortaggi a frutto, Cavoli, Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee, Spinaci e simili (foglie), Foglie di vite, Crescione acquatico, Cicoria witloof: 0,05*->0,01*; Erbe aromatiche: 0,05*->0,02*; Legumi (freschi), Ortaggi a stelo (freschi), Funghi, Alghe marine: 0,05*->0,01*; Legumi da granella, Semi e frutti oleaginosi, Cereali: 0,05*->0,02*; Barbaforte o cren: 0,05*; Piante da zucchero, Tessuti animali, Latte, Uova di volatili, Rettili e anfibi, Gasteropodi: 0,05*->0,01*.

Per saperne di più
REGOLAMENTO (UE) n. 398/2014 della Commissione del 22 aprile 2014
Che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bentiavalicarb, ciazofamid, cialofop butile, forclorfenuron, pimetrozina e siltiofam in o su determinati prodotti
REGOLAMENTO di Esecuzione (UE) n. 400/2014 della Commissione del 22 aprile 2014
Relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2015, il 2016 e il 2017, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale