Dopo la pubblicazione da parte di Agea dell’integrazione alla circolare ACIU. 2006.872 del 22.12.2006, che ha tolto ogni dubbio sulla destinazione delle macchine in attesa dell’erogazione del rimborso, l’impegno di Unima si è rivolto alla definizione della eventuale tassabilità degli importi erogati. Le somme destinate agli indennizzi per i fornitori di macchinari non concorrono alla formazione del reddito. Questa la tesi di Unima riguardo il regime fiscale applicabile ai rimborsi. In base all’art. 2 comma 5 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2 (convertito nella legge n. 81 dell’11 marzo 2006) “… gli aiuti comunitari destinati alla ristrutturazione delle imprese derivanti dalla attuazione della riforma della organizzazione comune di mercato dello zucchero non concorrono alla formazione del reddito.” Gli agromeccanici potranno pianificare gli investimenti per superare il cataclisma che ha colpito il settore bieticolo. “Sembra che il risultato abbia superato le aspettative - soddisfatto il presidente di Unima, Aproniano Tassinari – è prevedibile da parte delle imprese agromeccaniche un reinvestimento delle somme erogate dalla CE. La non rilevanza ai fini reddituali consente maggior disponibilità per il raggiungimento della "linea di galleggiamento". Un auspicio per il settore della bio-energia: “Auspichiamo un intervento chiaro da parte della classe politica sugli indirizzi per questo settore”.