C'è il via libera alla sospensione per 12 mesi e l'allungamento delle garanzie Ismea sui prestiti che saranno oggetto della moratoria negoziata prevista dal Decreto Agricoltura (Decreto Legge 63/2024 convertito dalla Legge 101/2024). La misura è applicazione nazionale della comunicazione della Commissione Europea 2023/C 101/03 "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", per gli aiuti di importo limitato.

 

Come si ricorderà, l'articolo 1 comma 2 del Decreto legge Agricoltura (n 63/2024), finalizzato a contenere gli effetti della crisi economica causata dalla guerra in Ucraina, garantire l'approvvigionamento di materie prime agricole e sostenere le filiere produttive, in particolare il settore cerealicolo, il settore vitivinicolo, il settore florovivaistico, la pesca e l'acquacoltura, aveva previsto una moratoria su mutui e finanziamenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che erano state colpite dagli eventi nel 2023.

 

Per queste aziende era stata prevista la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in scadenza nel 2024, la proroga per 12 mesi dei termini di rimborso senza oneri per le parti e il differimento automatico della scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di Garanzia e dall'Ismea.

 

L'operazione di sospensione e allungamento delle garanzie è ora operativa e - precisa l'Ismea - non darà luogo ad alcun onere a carico dei soggetti beneficiari. Lo prevede la Circolare Ismea n. 3/2024 che autorizza la sospensione e il relativo allungamento dei finanziamenti garantiti senza procedere al ricalcolo della commissione di garanzia.

 

La moratoria sui prestiti bancari prevede, in accordo con la banca finanziatrice, la sospensione e l'allungamento di un anno del pagamento della quota capitale della rata di mutui o altri finanziamenti rateali, giustificati dall'eccezionalità della situazione contingente, nonché il conseguente automatico differimento della scadenza delle garanzie.

 

Il beneficio è riservato alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che nel 2023 hanno subìto una riduzione del volume d'affari pari almeno al 20% o una riduzione della produzione pari almeno al 30%. Nel caso delle cooperative agricole l'accesso al beneficio della moratoria è condizionato alla riduzione pari ad almeno il 20% delle quantità o della produzione primaria.