La Regione Siciliana attua l'articolo 10 comma 13 della "Legge di stabilità regionale 2020-2022" del 12 maggio 2020 n 9, titolato "Interventi per le aziende agricole della Sicilia danneggiate dall'emergenza coronavirus nel periodo del lockdown", con il quale ha stanziato 50 milioni di euro sugli avanzi di gestione del Fondo sviluppo e coesione, risorse per le quali attende ancora la delibera di approvazione e assegnazione delle risorse finanziarie del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
 

Bando da 15 milioni, domande da domani

Con il decreto dirigenziale regionale n 1587 del 30 aprile 2021 - a firma del dirigente generale del dipartimento Agricoltura Dario Cartabellotta - che ha rettificato il bando allegato al precedente decreto del n 1538 del 27 aprile 2021, sarà possibile presentare domanda di aiuto da domani - 5 maggio 2021 - fino alle ore 10.00 del 7 luglio 2021 da parte delle imprese agricole con sede in Sicilia che hanno subito perdite di fatturato superiori al 60% nel periodo 12 marzo - 4 maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Con questi atti la Regione Siciliana ha pubblicato e perfezionato il bando del valore di 15 milioni di euro e il relativo modello di domanda precompilata di richiesta di aiuto, sull'aiuto di Stato SA.57021 modificato dall'aiuto SA.58547 e dall'aiuto SA.62495.

Le domande dovranno essere trasmesse all'assessorato Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea, dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana unicamente a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it, specificando all'oggetto "Danni da lockdown per l'emergenza coronavirus del 12 marzo - 4 maggio 2020". Sono escluse dalla possibilità di partecipare al bando le imprese agrituristiche, già beneficiarie dalla misura 21 del Programma di sviluppo rurale Sicilia 2014-2020.
 

Caratteristiche della compensazione della perdita di reddito

L'aiuto "compensazione della perdita di reddito" è concesso in forma di "compensazione del 100% della perdita di reddito" il cui valore è dato dalla differenza tra il fatturato del periodo 12 marzo-4 maggio 2019 e il fatturato del periodo 12 marzo-4 maggio 2020.
In ogni caso l'aiuto erogato non potrà essere superiore a 15mila euro per beneficiario; non sarà concesso alcun aiuto per importi inferiori a 1.000 euro. La perdita di fatturato dovrà riferirsi esclusivamente alle attività svolte dall'impresa nell'ambito specifico del settore della produzione primaria.

Per perdite pari o inferiori al 60% non sarà riconosciuto alcun aiuto come previsto dalla deliberazione di Giunta n 299 del 16 luglio 2020. Qualora le richieste di aiuto fossero superiori alla dotazione finanziaria del bando "si provvederà a ridurre proporzionalmente l'ammontare dell'aiuto da erogare; in questo caso non verranno liquidati eventuali importi di aiuto inferiori ad euro 500,00".
La concessione dell'aiuto è subordinata alla emanazione della delibera Cipe di approvazione, assegnazione delle risorse finanziarie.
 

Cumulabilità e limiti dell'aiuto

L'importo dell'aiuto può essere cumulato con altri aiuti concessi ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 225mila euro per singola unità economica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e non superi il massimale di 1,8 milioni di euro in complesso considerando gli aiuti negli eventuali altri settori di attività.

Nel caso in cui l'impresa operi contemporaneamente ed esclusivamente nel settore della pesca ed acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli - settori soggetti rispettivamente al limite di 270mila euro e di 225mila euro - l'importo massimo applicabile per impresa è di 270mila euro.

L'aiuto è cumulabile con altri aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria nel rispetto delle norme sul cumulo previste dagli stessi regolamenti.