Psr, le misure oggetto di proroga senza penalità
Con decreto dirigenziale regionale n 117 del 16 giugno 2020 è stato modificato il Drd n 95 del 15 maggio 2020, prevedendo che, per la campagna 2020, alle domande Psr rivolte alle misure connesse alle superfici e agli animali presentate dopo il termine del 15 giugno e fino al termine ultimo del 10 luglio non sono applicate riduzioni ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Ue 640/2014 dovute al ritardo nella presentazione. Le domande pervenute oltre il termine del 10 luglio 2020 sono comunque irricevibili.Le sottomisure e le tipologie d'intervento che vanno incontro a tale proroga con agevolazione sono tutte quelle i cui bandi sono stati aperti con il con il Decreto n 88 del 21 aprile 2020.
Si va dalla tipologia 8.1.1 per l'imboschimento di superfici agricole e non agricole, alle cinque tipologie della sottomisura 10.1 sull'agricoltura sostenibile, ai pagamenti per adozione e mantenimento delle produzioni biologiche previste dalle sottomisure 11.1 e 11.2.
Ancora, la proroga vale anche per la sottomisura 13.1 per le indennità compensative per le zone montane, la 14.1 per il benessere animale e la tipologia d'intervento 15.1.1 dedicata ai pagamenti per impegni silvoambientali e in materia di clima.
Sono oggetto di proroga per la presentazione delle domande di pagamento per gli impegni in corso, anche le misure ancora attive derivanti dal Regolamento Ce 1698/2005 (Misure 221 e 223 - ad eccezione dei costi di impianto) e dalle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg. Cee 2080/92 e Reg. (Ce) 1257/99 - misura h) - Campagna 2020).