Una recente sentenza della Cassazione penale (Sezione IV - 19 aprile 2019 n. 17025) ha ribadito che, in caso di distacco di lavoratori (sia esso reale o fittizio), gli obblighi di prevenzione e protezione (tra cui ricordiamo vi è anche la formazione) gravano sia sul distaccante (il quale mantiene la qualifica di datore di lavoro in senso formale), sia su colui presso il quale i lavoratori sono distaccati.

Quest'ultimo assume la qualifica di datore di fatto, in quanto si serve degli stessi. In questo caso, il ruolo di intermediario di mano d'opera non esclude la titolarità degli obblighi facenti capo al datore di lavoro per la tutela dei propri dipendenti.

Assistenza tecnica e servizi per lo sviluppo delle imprese 
nei seguenti settori
Agricoltura
 Progettazione e Sviluppo 
Finanziamenti pubblici agevolati
Organizzazione Aziendale
Energie Rinnovabili
Sito internet:  www.cicabo.it
 

Sito internet:  www.231academy.com