La norma attua la delega contenuta nel Collegato agricoltura e aggiorna le disposizioni ferme al 1995, adeguandole anche alle sopravvenute leggi europee.
Il provvedimento ha i seguenti obiettivi:
- garantire una maggiore tutela del consumatore;
- assicurare una maggiore tutela del commercio e della concorrenza;
- semplificare e unificare in un solo testo di legge la materia dei controlli sulla produzione agricola biologica;
- rendere il sistema dei controlli più efficace anche sotto il profilo della repressione.
"Con questo provvedimento rendiamo più forte e trasparente il biologico italiano – afferma il ministro Maurizio Martina – compiendo un ulteriore salto di qualità sul fronte dei controlli, per garantire maggiore sicurezza ai consumatori e tutelare i produttori onesti in un comparto cruciale del nostro agroalimentare. Siamo infatti leader in Europa con oltre 70mila operatori e un aumento delle superfici coltivate bio del 20% in un anno. Risultati importanti che possiamo rafforzare, anche attraverso provvedimenti come quello di oggi, rendendo più corretti e trasparenti i rapporti tra controllori e controllati".
Le novità
Sistema dei controlliIl decreto conferma che il Mipaaf è l'autorità competente per l'organizzazione dei controlli e che delega tali compiti ad organismi di controllo privati e autorizzati.
All'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari del ministero, al Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri, nonché alle Regioni, negli ambiti territoriali di competenza, spetta la competenza in materia di vigilanza e controllo sugli organismi di controllo.
Norme contro il conflitto di interessi tra controllori e controllati
In particolare la norma introduce meccanismi a rafforzamento della leale concorrenza e per l'eliminazione dei conflitti di interessi degli organismi di controllo.
Per questo si stabilisce che:
- gli operatori del biologico non possono detenere partecipazioni societarie degli organismi di controllo che superi la metà del capitale sociale dell'Organismo di controllo. Sono escluse da tale requisito le associazioni di carattere consortile che non abbiano fine di lucro;
- gli organismi di controllo non possono svolgere, nel settore dell'agricoltura biologica, attività diversa dall'attività di controllo;
- gli organismi di controllo, i relativi rappresentanti e amministratori, nonché il personale addetto al controllo non possono fornire beni o servizi, diversi dall'attività di controllo agli operatori controllati;
- l'ispettore non può svolgere l'attività di controllo presso lo stesso operatore per più di tre visite consecutive;
- gli organismi di controllo devono garantire adeguate esperienza e competenza delle risorse umane impiegate;
- nuovi obblighi di comportamento degli organismi di controllo, che discendono dai principi di trasparenza e correttezza e conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie, con funzioni deterrenti.
Banca dati delle transazioni bio contro le frodi
La norma istituisce una banca dati pubblica di tutte le transazioni commerciali del settore biologico fruibile da tutti gli operatoti del sistema, per rendere più trasparenti le transazioni e più tempestiva l'azione antifrode e maggiore la tutela dei consumatori.
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Fonte: Mipaaf - Ministero politiche agricole alimentari e forestali