Un piano che ha come obiettivo quello di estendere ancora di più le coperture assicurative con polizze agevolate contro i danni da avversità climatiche alle colture, ma anche per i danni alle strutture o agli animali da reddito.
Il decreto indica nell’allegato 1 le colture, le strutture aziendali e i tipi di bestiame assicurabili. Di conseguenza gli agricoltori che non avessero stipulato l’assicurazione, non potranno richiedere l'attivazione delle procedure di stato di calamità, anche nel caso in cui dovessero verificarsi danni superiori ai limiti stabiliti, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 102/2004 e successivo decreto legislativo 82/2008.
Sono assicurabili anche i danni dovuti alle fitopatologie, ai parassiti o alle malattie degli animali elencate nella specifica parte dell’allegato 1.
Le avversità sono divise in tre tipologie, in base alla probabilità che si possano verificare, e in particolare avversità catastrofali, avversità di frequenza e avversità accessorie.
Le avversità catastrofali, come le alluvioni, la siccità e il gelo e la brina, sono quelle che si verificano con bassa frequenza, coinvolgendo un territorio vasto e con elevati danni ai prodotti.
Le avversità di frequenza, come l’eccesso di neve, di pioggia, grandine e venti forti, sono quelle che si verificano frequentemente, ma su un territorio concentrato e limitato e quindi anche con danni circoscritti.
Le avversità accessorie, come i colpi di sole, il caldo eccessivo, il vento e gli sbalzi termici, sono quelle che provocano danni ridotti alle colture e che vengono normalmente abbinate ad altre avversità perché difficilmente supererebbero la soglia mina di danno stabilita per poter attivare i risarcimenti.
In generale infatti i risarcimenti sono previsti se i danni superano una soglia del 30%. Tuttavia sono previste avversità, come alcuni danni alle strutture aziendali e lo smaltimento di carcasse di animali morti.
Il decreto prevede un contributo del 65% della spesa ammessa per stipulare polizze per danni con soglia di danno fissata al 30% contributo del 50% della spesa per i danni senza un limite di danno.
Gli agricoltori potranno stipulare polizze che coprano tutte le avversità possibili, oppure solamente le avversità catastrofali o varie combinazioni delle tipologie di avversità possibili.
Il decreto prevede come novità anche la possibilità di stipulare polizze sperimentali descritte nell’allegato 5 che prevedono risarcimenti anche per perdite di ricavi, di riduzioni di resa o di riduzione dei prezzi.
Riguardo alle scadenze le polizze le polizze per le colture a ciclo autunno-primaverile e a ciclo primaverile e per quelle permanenti entro il 31 maggio, mentre per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto o trapiantate entro il 15 luglio. Per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre.