Lo ha deciso una sentenza del Tribunale Ue pubblicata oggi, che ha dato ragione alla Commissione europea che si era dichiarata contraria ad una variazione del Psr della Basilicata, chiesta dall’Italia nel 2011. Eppure, il Tribunale Ue sostiene di essersi espresso positivamente su una richiesta di sospensione di finanziamento delle opere, che potrebbe trovare una forma di compensazione in Italia con altri investimenti ritenuti ammissibili e afferma che di fatto il "taglio" al tetto di spesa non c'è. Ma è anche pacifico che il tempo stringe e la data per il disimpegno automatico dei fondi europei si avvicina velocemente. Contro questa sentenza è ora ammessa un’impugnativa innanzi alla Corte di giustizia europea, entro due mesi dalla notifica alle autorità italiane.
Il prologo della vicenda ha la data del 15 novembre 2011, quando le autorità italiane trasmettevano alla Commissione europea, conformemente ai regolamenti Ue sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feasr, una proposta motivata di revisione del Programma di sviluppo rurale per la Regione Basilicata 2007-2013, modificando le modalità attuative della misura 125 del programma. Si trattava di attivare, non solo tramite bandi pubblici regionali ma anche attraverso procedure a livello nazionale, una serie di opere strutturali tese ad un migliore sfruttamento della rete idrica lucana. Peraltro si trattava anche di opere previste dal Piano irriguo nazionale.
Con lettera del 1° dicembre 2011, la Commissione rispondeva che le modifiche di procedura richieste sarebbero state valutate ed eventualmente approvate nel termine di sei mesi.
Durante il decorso di tale termine, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura presentava la dichiarazione delle spese per la Regione Basilicata relative all’ultimo trimestre del 2011, includendovi quelle ammontanti a poco più di 5 milioni di euro poste a carico del Feasr, sostenute per cinque progetti, attivati nell’ambito della misura 125 del programma, secondo le modalità scaturenti dalle proposte di modifica ancora al vaglio della Commissione.
Poco dopo, la Commissione informava le autorità italiane di avere valutato negativamente le proposte di modifica concernenti i cinque progetti oggetto della misura 125, ritenendole non conformi al diritto comunitario. Aggiungeva che stava quindi preparando la sospensione dell’importo di 5 milioni di euro posto a carico del Feasr. Le autorità italiane dichiaravano di ritenere già sospeso l’importo controverso.
Dopo avere invitato l’Agea a dedurre dalla propria dichiarazione le spese sostenute per i cinque progetti, la Commissione, evidenziando che i progetti in questione non potevano essere finanziati dal Feasr neppure durante il termine semestrale per la procedura di approvazione, con decisione del 26 aprile 2013, classificava l’importo contestato, inizialmente posto a carico del Feasr ed oggetto di sospensione, come "importo non riutilizzabile". Pertanto, tale somma veniva esclusa dal finanziamento dell’Unione.
L’Italia ha chiesto al Tribunale Ue di annullare tale ultima decisione della Commissione.
Secondo l’Italia, la declaratoria di “non riutilizzabilità” della somma di 5 milioni di euro equivarrebbe ad abbassare definitivamente il tetto di spesa Feasr del programma di sviluppo regionale per la Basilicata: decisione, questa, non consentita nell’ambito di un mero procedimento di sospensione. Inoltre, secondo l’Italia, il provvedimento della Commissione dovrebbe ritenersi non adeguatamente motivato. La Commissione ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con la sentenza di oggi, il Tribunale dell’Unione ha respinto il ricorso dell’Italia, osservando come la Commissione, con tutta la serie di atti e comunicazioni precedenti alla decisione impugnata, avesse esposto in modo chiaro e sufficientemente dettagliato le ragioni di esclusione dell’importo contestato dal contributo del Feasr. La stessa Commissione aveva peraltro invitato più volte l'Italia a porre attenzione all’irregolarità dell’inclusione di tale importo nelle spese dichiarate al carico del Feasr per l'ultimo trimestre del 2011, e aveva chiesto ripetutamente all’Italia di detrarre tali spese dal conto presentato. Aveva infine avvertito l’Italia che avrebbe proceduto con la corrispondente riduzione della liquidazione.
Peraltro, secondo il Tribunale, l’impugnata decisione della Commissione non equivaleva, di per sé, ad alcuna esclusione definitiva dell'importo contestato dal contributo Feasr e quindi non equivaleva ad un abbassamento del tetto di spesa per i contributi alla Regione Basilicata di cinque milioni, come invece sostenuto dall’Italia.
Infatti, il disimpegno definitivo della quota di un impegno di bilancio per un programma di sviluppo rurale, quando i fondi non siano utilizzati o quando le spese non siano correttamente dichiarate, consegue ad un altro procedimento, sia pure collegato, che attiene alla verifica di conformità delle spese. In questo caso, è pacifico tra le parti che tale procedura era ancora in corso alla data dell’udienza. Solo che ora il tempo stringe, e trovare progetti di sponda per compensare comunque l'importo diventa difficile.
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Fonte: Corte di giustizia dell'Unione europea
Autore: Mimmo Pelagalli