Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali con il decreto 3 settembre 2015 – “Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Campania” – ha riconosciuto l’eccezionalità degli eventi atmosferici verificatisi tra il 16 ed il 20 giugno del 2014 in Campania, quando piogge alluvionali colpirono duramente le colture in alcuni comuni delle provincie di Napoli ed Avellino. Il provvedimento ministeriale accoglie la richiesta formulata dalla Regione Campania con la Delibera di giunta regionale 355/2014 dell’8 agosto 2014 che accertò l'esistenza di danni alle colture per oltre 34 milioni di euro.

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.215 del 16 settembre 2015, data dalla quale decorre il termine di 45 giorni per la presentazione delle istanze di danni da parte delle imprese agricole colpite dagli eventi.

Le richieste delle imprese agricole, intese ad ottenere le provvidenze previste dal Decreto legislativo 102/04 sul Fondo di solidarietà, dovranno essere presentate nel termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di riconoscimento sulla Gazzetta Ufficiale agli Enti delegati competenti per territorio  - segnatamente Province e Comunità Montane-  come disposto della Legge regionale della Campania 55/81.

Possono beneficiare degli interventi le imprese agricole, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola che hanno subito un danno non inferiore al 30% rispetto alla Produzione lorda vendibile ordinaria aziendale, calcolata prendendo a riferimento la produzione media delle tre campagne precedenti (2011-2012-2013), escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso a seguito di avverse condizioni atmosferiche, a causa della riduzione produttiva delle colture danneggiate così indicate e distinte puntualmente per territori nella Delibera di Giunta regionale n. 355/2014.

Con riguardo alle colture danneggiate dall'evento assicurabili con polizze agevolate, ma non assicurate, è in questo caso attiva la deroga temporanea al divieto di erogazione delle provvidenze del Fondo di Solidarietà, prevista dall’articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito in legge n. 91 del 2 luglio 2015 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali”.

Inoltre, i richiedenti devono esibire iscrizione al registro delle imprese agricole presso la Camera di Commercio antecedente all'inizio dell'evento atmosferico avverso. E le aziende, al momento della presentazione dell’istanza, devono aver già costituito il fascicolo aziendale Sian, dal quale si evince che le particelle danneggiate siano condotte dal richiedente antecedentemente al verificarsi dell’evento calamitoso.