“Innanzitutto devo ribadire – spiega Rabboni - che la norma nazionale che disciplina gli aiuti alle strutture produttive si propone esclusivamente la ricostituzione delle condizioni preesistenti al terremoto. Pertanto tutte le ordinanze commissariali hanno puntato a garantire il contributo per la riparazione o la ricostruzione dei fabbricati strumentali alle attività produttive che erano tali alla data del sisma o nei 36 mesi precedenti. Se gli immobili erano accatastati come collabenti prima del sisma, oppure fatiscenti, insicuri e degradati per mancata o carente manutenzione, e quindi non utilizzabili a fini produttivi, non possono essere ammessi a contributo. Sono esclusi dal contributo quindi gli immobili che alla data del sisma non erano di fatto agibili in quanto non in possesso di requisiti di sicurezza statica o di condizioni igienico-sanitarie per ospitare i lavoratori. Nel caso invece dei fabbricati rurali, utilizzati dall’impresa agricola (quali ad esempio fienili, magazzini, casello) è evidente che l’utilizzabilità è assicurata dalla presenza del solo requisito della sicurezza statica. Il che significa che anche senza connessioni con le reti idropotabili o elettriche il finanziamento è dovuto”.
Diverso il caso degli edifici non utilizzati dall’impresa agricola e destinati ad usi diversi da quelli produttivi. “In questo caso – spiega ancora Rabboni - il finanziamento è subordinato alla dimostrazione di fornitura elettrica o idrica. L’agibilità e l’utilizzabilità di tali edifici dovrà essere dichiarata dal tecnico con perizia, debitamente documentata, asseverata se non produttiva e invece giurata se produttiva".
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Fonte: Regione Emilia Romagna