A quasi dieci anni dal precedente provvedimento del 2009, la regolamentazione tricolore in materia di agricoltura biologica prova a fare un salto di qualità in uno dei pochi settori agricoli che in alcuni casi ancora garantisce utili soddisfacenti ai produttori. E dove arrivano i soldi le regole devono garantire che lo svolgimento delle attività avvenga in modo corretto e trasparente, lasciando pochi margini di manovra ai soliti furbi.
Dopo il cosiddetto “decreto controlli”, uscito lo scorso marzo, il decreto 18 luglio 2018 (GU 206 del 5/9/2018) manda in pensione il 18354 del 27 novembre 2009, aggiornando le misure di applicazione dei regolamenti comunitari sull’agricoltura biologica, l’834/2007 e l’889/2008, oltre ad abrogare il 1804/99 sulle produzioni animali biologiche. Vediamo le principali novità.
 

Produzioni vegetali: spariscono i prodotti fitosanitari, arrivano i corroboranti (ma c’erano già)

Niente paura! La dizione esplicita “prodotto fitosanitario”, materia da tempo disciplinata a livello comunitario che non può essere gestita con norme nazionali pena la procedura d’infrazione, è stata rimossa da provvedimenti come questo, ma nella sostanza l’Italia (che non è la sola) ha mantenuto la sua lista di prodotti più o meno “borderline” che possono essere messi a disposizione degli agricoltori biologici senza gli ingenti investimenti per ottenere l’approvazione Ue come sostanze attive. Anche se insidiati dalle sostanze di base, disciplinate a livello Ue, tra i prodotti “di normale utilizzo in agricoltura biologica” vengono ufficializzati in questo provvedimento i cosiddetti “corroboranti” che, introdotti nel 2012, sono addirittura aumentati con il reclutamento di tannino, vitamina C, olio vegetale trattato con ozono ed estratto di flavonoidi, in aggiunta ai 10 liberamente utilizzabili sin dall’entrata in vigore del DPR 55 del 28 febbraio 2012.
 

Allevamenti

La stabulazione fissa viene consentita per le piccole aziende con non oltre 50 capi (prima erano 30).
 

Sementi

Altra differenza rispetto al provvedimento del 2009 riguarda la gestione delle situazioni in cui gli agricoltori possono utilizzare sementi di origine non biologica sino a quando non sarà completamente operativa la banca dati istituita con decreto 15130 del 24 febbraio 2017, che dovrà essere gestita dal Sian nel proprio portale, assieme a quella dei fertilizzanti e molte altre. In questo periodo transitorio gli operatori che vorranno avvalersi della deroga dovranno presentare apposita istanza al Crea di Milano secondo le modalità dettagliate nell’allegato 6 del provvedimento.
 

Da quando si applica?

Il provvedimento è già entrato in vigore (6 settembre, il giorno successivo alla pubblicazione).
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009. (Decreto n. 6793).
  • Decreto 24 febbraio 2017 Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico. (17A02812) (GU Serie Generale n.95 del 24-04-2017)
  • Decreto 27 novembre 2009 Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici. (Decreto n. 18354).
  • D.M. 4 agosto 2000, n. 91436 Modalità di attuazione del Reg. CE n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche.