Finalmente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale L150 del 14 giugno 2018 il regolamento 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che a partire dal 2021 manderà in pensione il precedente provvedimento 834/2007, che a sua volta aveva congedato il celeberrimo 2092 del 1991.

I comunicati stampa delle varie organizzazioni di settore, probabilmente stremati dai quattro anni di trattative tra Commissione, Parlamento e Consiglio Ue, parlano di una sostanziale tenuta dei principi fondanti dell’agricoltura biologica, anche se nel testo pubblicato abbiamo notato passaggi di sano realismo, specialmente per quanto riguarda l’utilizzo dei mezzi tecnici per la difesa della produzione biologica dalle avversità.

Molto significativo l’articolo 24, rimasto peraltro invariato rispetto a quanto riportato nel precedente regolamento 834/2007, quello che descrive l’autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati per l’uso nella produzione biologica, dove al paragrafo 2, lettera c), capoverso ii (bisogna essere precisi), riferendosi alle sostanze attive da utilizzare in prodotti fitosanitari, apre sostanzialmente a tutti i prodotti autorizzati secondo il regolamento 1107/2009, a patto che le condizioni del loro utilizzo escludano qualsiasi contatto diretto con le parti commestibili della coltura1.

Ci saranno mille distinguo da fare, ma a noi questo divieto sembra molto blando, anche se non privo di logica: utilizzare i prodotti meno in linea coi dettami dell’agricoltura biologica (assicurandosi che siano sicuri per l’ambiente e questa garanzia la fornisce l’autorizzazione, europea per la sostanza attiva e nazionale con condivisione zonale per i formulati) all’inizio della stagione per poi proseguire con i mezzi naturali una volta formata la parte edule, in modo da arrivare senza trucchi alla raccolta e con zero residui, sembra l’uovo di Colombo.

I puristi storceranno un po’ il naso, ma un’iniezione di sano pragmatismo e di maggiore trasparenza gioverebbe sicuramente a tutta la filiera e consoliderebbe gli ottimi risultati economici che le produzioni biologiche stanno ottenendo da alcuni anni a questa parte, prima che scoppi il solito scandalo...
 
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
  • Regolamento (Ue) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
  • Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 Relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
  • Regolamento (CE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 Relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

1 Estratto del provvedimento originale…. nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a) [prodotti fitosanitari]:
i) il loro uso è essenziale per la lotta contro un organismo nocivo per il quale non sono disponibili alternative
biologiche, fisiche o relative al miglioramento genetico dei vegetali, altre pratiche colturali o altre pratiche di
gestione efficaci;
ii) se detti prodotti non sono di origine vegetale, animale, microbica, minerale o provenienti da alghe e non sono
identici alla loro forma naturale, le condizioni del loro utilizzo escludono qualsiasi contatto diretto con le parti
commestibili della coltura;.