Ismea ha approvato le Istruzioni Applicative del Decreto Masaf 23 febbraio 2024 "Misure in favore dell'autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura" di cui al Capo III del Titolo I del Decreto Legislativo 185/2000 e successive modifiche e integrazioni, disponendo l'apertura del portale Più Impresa 2024.

 

A chi è dedicato Più Impresa 2024

La Misura è dedicata ai giovani e alle donne che intendono subentrare nella conduzione di un'azienda agricola o che sono già attivi in agricoltura da almeno due anni e intendono ampliare la propria impresa, migliorandone la competitività con un piano di investimenti fino a 1,5 milioni di euro.

 

Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (Pmi) in qualsiasi forma costituite, come individuate all'articolo 2 del Decreto 23 febbraio 2024, operanti nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.


Le Pmi beneficiarie, anche in seguito all'intervento richiesto, dovranno esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile. Dovrà essere, inoltre, rispettato il principio di prevalenza dell'attività agricola principale sull'attività connessa. In seguito all'intervento, l'attività prevalente deve rientrare tra quelle classificate nella sezione A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca - della classificazione Istat delle attività economiche - Ateco.

 

Le Pmi beneficiarie devono inoltre essere, in termini di quote, a prevalente partecipazione giovanile o femminile ed essere amministrate e condotte da un giovane o da una donna con la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione alla gestione previdenziale agricola.


Inoltre:

  • con riferimento alle operazioni di subentro (la cessione di un'intera azienda agricola da parte di un'impresa cedente nei confronti di un'impresa beneficiaria),
    • l'impresa cedente deve essere attiva da almeno due anni alla data di presentazione della domanda ed il titolare o legale rappresentante dell'impresa subentrante deve comunque essere più giovane di età del titolare o legale rappresentante dell'impresa cedente, e
    • l'impresa beneficiaria deve essere costituita da non oltre sei mesi alla data di presentazione della domanda;
  • con riferimento alle operazioni di ampliamento (intervento di miglioramento, ammodernamento o consolidamento della realtà aziendale esistente, così come si presenta al momento della presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni), la beneficiaria deve essere attiva da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

 

Gli investimenti ammessi

Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti i cui costi ammissibili non siano superiori complessivamente a 1.500.000,00 euro (Iva esclusa) quale somma di quelli da effettuare nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e diversificazione del reddito agricolo e perseguano almeno uno degli obiettivi seguenti:

  • miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
  • miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione europea;
  • realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'efficienza energetica, l'approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico;
  • contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica;
  • contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
  • contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.


Il limite di 1.500.000,00 euro deve essere rispettato anche nel corso della effettiva realizzazione dell'investimento.


Non sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti nel solo settore della diversificazione del reddito agricolo.


I progetti non possono essere avviati prima della data di presentazione della domanda. Per data di avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permesso o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

 

Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese
a) studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato; 
b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario; 
c) opere edilizie per la costruzione ed il miglioramento di beni immobili; 
d) oneri per il rilascio della concessione edilizia; 
e) acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica compresi impianti ed allacciamenti; 
f) servizi di progettazione quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti connessi alle spese di cui alle lettere b e c; 
g) beni pluriennali come costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali, acquisto di piante pluriennali; 
h) per il settore della produzione agricola primaria, sono inoltre ammissibili:

i. i costi per investimenti non produttivi connessi agli obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e) e f), del decreto;

ii. i costi per investimenti in materia di irrigazione, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 6, lettera f) del Regolamento e che, nel bacino idrografico in cui vengono realizzati gli investimenti, sia assicurato un contributo destinato al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo, così come previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto delle conseguenze sociali, ambientali, economiche del recupero e delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate;

iii. i costi per investimenti legati alla produzione, a livello dell'azienda agricola, di energia da fonti rinnovabili, a condizione che gli impianti di produzione mirano solo a soddisfare il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica alla rete è consentita purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale. Gli investimenti in infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano o producono energia devono rispettare le norme minime per l'efficienza energetica, ove tali norme esistano a livello nazionale.


I costi relativi allo studio di fattibilità di cui alla lettera a) sono ammissibili nella misura del due per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre, la somma dei costi relativi allo studio di fattibilità e degli altri costi generali di cui alla lettera f) è ammissibile complessivamente entro il limite del dodici per cento dell'investimento da realizzare.

 

I costi relativi alle spese di cui alle lettere b), c) e d) sono ammissibili nella misura del cinquanta percento del valore complessivo dell'investimento da realizzare.I costi relativi a opere agronomiche e di miglioramento fondiario sono ammissibili per i soli progetti nel settore della produzione agricola primaria.


Per i costi di investimento relativi al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al dieci per cento dei costi ammissibili totali dell'intervento da realizzare.


La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al cento per cento della capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.


Gli investimenti per la produzione primaria e per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, che richiedono una valutazione d'impatto ambientale, ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, sono ammissibili solo se il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione ed abbia ricevuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.

 

Le agevolazioni

Le agevolazioni concedibili consistono in:

  • un mutuo a tasso pari a zero, per un importo non superiore al 60% delle spese ammissibili, e
  • un contributo a fondo perduto fino al 35% delle spese ammissibili.
    In ogni caso l'importo del mutuo agevolato non potrà essere inferiore al contributo a fondo perduto.


Le agevolazioni sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo, per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per le attività di diversificazione, secondo quanto indicato all'articolo 4 del Decreto.
In particolare, per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria e per gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli, l'intensità di aiuto non deve superare il sessantacinque per cento dei costi ammissibili.


L'intensità di aiuto, esclusi gli investimenti in materia di irrigazione, può essere aumentata al massimo fino all'ottanta per cento per gli investimenti seguenti:

  • investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e) e f), del Decreto o al miglioramento del benessere degli animali;
  • investimenti da parte di giovani agricoltori.

Ai soli fini della individuazione della intensità massima di aiuto, prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto, per giovane si intende il giovane agricoltore quale definito nel paragrafo 4.1.5 del Piano Strategico Nazionale Pac relativo al periodo 2023-2027, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2021/2115 che si è insediato per la prima volta in un'azienda agricola, in qualità di capo azienda, da non oltre cinque anni.

 

L'intensità di aiuto per l'irrigazione non può eccedere:

  • l'ottanta per cento dei costi ammissibili nel caso in cui l'investimento per l'irrigazione effettuato nell'azienda sia destinato a migliorare un impianto di irrigazione esistente o un elemento delle infrastrutture di irrigazione e sia valutato ex ante per verificare se offre un risparmio idrico che rifletta i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistenti;
  • il sessantacinque per cento dei costi ammissibili per altri investimenti per l'irrigazione nell'azienda.


L'importo dell'agevolazione, espresso in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda (Esl), è costituito dalla somma di:

  • contributo in conto interessi, attualizzato sulla base del tasso base UE individuato ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) aumentato di 100 punti base, e
  • importo del contributo a fondo perduto.

Il contributo in conto interessi è pari alla somma delle quote interessi calcolate a tasso di mercato sul finanziamento concesso.


Il tasso di mercato è quantificato in coerenza con la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), applicando al tasso base Ue vigente uno spread individuato sulla base del rischio rilevato in capo al beneficiario.


Ai fini del calcolo dello spread, l'Istituto si avvale del proprio modello di valutazione del rischio di credito (modello di rating) già autorizzato dalla Commissione UE, che si basa sulle informazioni rilevate dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia (ultimi tre mesi disponibili). Sulla base del risultato ottenuto dal modello di rating, ISMEA individuerà il relativo livello di spread in corrispondenza della tipologia di garanzia assunta considerata "normale".
Sulla base del risultato ottenuto dal modello di rating, ISMEA individuerà il relativo livello di spread indicato dalla Commissione UE per la tipologia di garanzia assunta.


L'importo massimo dell'agevolazione concedibile è pari a:

  • 600.000,00 euro, per gli investimenti relativi al settore della produzione agricola primaria, e
  • 300.000,00 euro, per gli investimenti destinati alle attività di diversificazione, fermo restando il massimale disponibile per singola Pmi beneficiaria a norma del Regolamento (UE) 2023/2831.

 

Gli aiuti concessi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti de minimis, e con i pagamenti di cui al Regolamento (UE) 2021/2115, nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti concessi in forza del Decreto possono, altresì, essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti de minimis, e con i pagamenti di cui al Regolamento (UE) 2021/2115, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.


Al fine di garantire la realizzazione degli investimenti previsti, l'impresa beneficiaria deve apportare risorse finanziarie di natura privata fino alla concorrenza degli importi necessari alla copertura del fabbisogno finanziario generato dall'intero piano degli investimenti, aumentato dell'Iva.


Per risorse finanziarie proprie devono intendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i conferimenti dei soci, le riserve dell'impresa e i finanziamenti provenienti da istituti di credito.


L'impresa beneficiaria deve fornire garanzie sui beni immobili il cui valore di mercato sia pari al 100% del mutuo agevolato concesso, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare, per una durata almeno pari a quella del mutuo agevolato concesso da Ismea.


L'impresa beneficiaria è, inoltre, obbligata a stipulare idonee polizze assicurative sui beni (fabbricati o altre opere murarie) concessi in garanzia, ad esclusione dei terreni agricoli, e sui beni oggetto di agevolazioni, secondo le modalità e i termini stabiliti nel contratto di concessione delle agevolazioni.

 

Le domande

In conformità alle disposizioni del Decreto, gli interventi sono attuati con una procedura valutativa a sportello. Le domande di accesso sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.


La preconvalida e la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni devono essere effettuate presso il portale dedicato Ismea secondo le seguenti tempistiche:

  • periodo di preconvalida: dal 29 luglio 2024, alle ore 12:00 al 30 settembre 2024, alle ore 12:00, e
  • periodo di convalida: dal 5 settembre 2024, alle ore 12:00 al 30 settembre 2024, alle ore 18:00.

Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12:00 alle ore 18:00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

 

Durante il periodo di preconvalida sarà possibile compilare e preconvalidare le domande di ammissione alle agevolazioni. Durante il periodo di convalida sarà possibile compilare, preconvalidare e convalidare le domande di ammissione alle agevolazioni.

 

La preconvalida non è impegnativa ma è la condizione necessaria per poter presentare la domanda ed accedere quindi alle agevolazioni Più Impresa. La data e l'ora di convalida della domanda costituiscono data ed ora di presentazione della stessa. In nessun caso, la data e l'ora della preconvalida costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà esclusivamente secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse.

 

La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da apporre esclusivamente in modalità Pades.

 

Per informazioni è possibile consultare questa pagina.


 

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