La nuova Legge di Bilancio dello Stato per il 2023 riapre la via delle prestazioni occasionali nel settore agricolo, ma solo per due anni - 2023 e 2024 - per un periodo prestazionale non superiore a 45 giornate di lavoro anno e per lavoratori che non abbiano avuto nei tre anni precedenti rapporti di lavoro subordinato in agricoltura. Un set di norme lavoristiche che ha fatto storcere il naso a Confagricoltura secondo la quale "il nuovo istituto appare una forma ibrida tra lavoro dipendente e occasionale, senza di fatto semplificare, in quanto gli adempimenti a carico dell'impresa sono gli stessi del lavoro dipendente, sia pure con cadenze più rarefatte, cioè alla fine del rapporto". In effetti scompare l'atto di acquisto del voucher, dato che i contributi dovranno poi essere versati all'Inps dal datore di lavoro per ogni singolo lavoratore dopo il termine del rapporto.

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Prestazioni occasionali cancellate in via ordinaria

Ma ecco cosa contiene la nuova Legge di Bilancio in materia. In particolare, la disciplina generale delle prestazioni occasionali contenute all'articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017 è modificata, prevedendo che il ricorso al contratto di prestazione occasionale sia, di norma, vietato da parte delle imprese del settore agricolo, anche con riferimento alle attività lavorative rese da titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni iscritti a un corso di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito e purché, in ogni caso, non siano iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

 

Di conseguenza, è stata anche abrogata la norma che prevedeva l'obbligo per il lavoratore che eroga prestazioni a favore delle imprese del settore agricolo di autocertificare di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Sono altresì abrogate, le altre disposizioni di cui ai commi 16, 17 e 20 specificatamente previste per il ricorso alle prestazioni occasionali in ambito agricolo.

 

Prestazioni occasionali, una sperimentazione

Ma la cancellazione del ricorso ai voucher è in realtà funzionale alla costruzione di una disciplina transitoria speciale per il biennio 2023-2024 che invece ammette il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura. Motivazione: per garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato "assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato".

 

Prestazioni occasionali, il "come si fa"

A questo punto la Legge di Bilancio prevede che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato siano riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti.

 

La norma poi indica alcuni soggetti a cui parrebbe si rivolga in via principale la disciplina transitoria sulle prestazioni occasionali in agricoltura: disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali, pensionati, studenti con meno di 25 anni, detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno.


La durata del contratto di lavoro con il voucher può arrivare anche a dodici mesi, mentre il limite di 45 giorni si applica al numero massimo delle presunte giornate di effettivo lavoro.

 

Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva: non aver avuto rapporti di lavoro ordinari in agricoltura nei tre anni precedenti.

 

L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

 

I datori di lavoro agricoli che ricorrono a prestazioni di lavoro occasionale agricolo devono darne preventiva comunicazione al competente Centro per l'Impiego.

 

L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricolo che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso direttamente dal datore di lavoro, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

 

Ancora è prevista l'esenzione del compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale da qualsiasi imposizione fiscale. Il compenso, per altro, non incide sullo stato di disoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

 

L'iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.

 

L'obbligo per datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro si intende soddisfatto, con la consegna di copia della comunicazione di assunzione trasmessa al Centro per l'Impiego.

 

Il datore di lavoro dovrà effettuare all'Inps il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, nelle modalità stabilite da Inps e Inail.


Si precisa l'applicabilità delle aliquote ridotte previste per le zone agricole e i territori montani svantaggiati dall'articolo 1, comma 45 della Legge n. 220/2010.


Finalità della sperimentazione

Ancora la Legge di Bilancio prevede la stipula di una convenzione tra Inps e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il monitoraggio, mediante apposita banca di dati informativa, dell'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi.

 

Sanzioni, non scattano se il lavoratore mente

Infine, le nuove norme prevedono la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni. E dispongono l'applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali o di violazione dell'obbligo di comunicazione relativa all'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'Impiego, a meno che tali violazioni non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore.