Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza prevede che soggetti quali gli organi di controllo societari, il revisore contabile/società di revisione, Agenzia delle entrate, Inps e Agente della riscossione abbiano l'obbligo di rilevare e segnalare tempestivamente gli indizi di crisi dell'impresa e di sollecitare l'adozione delle misure più idonee alla sua composizione.

Tali obblighi di segnalazione sono chiamati "strumenti di allerta" e si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa.

Il debitore, all'esito della procedura di allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale davanti all'Ocri (Organismo di composizione della crisi di impresa).

Il procedimento di composizione assistita della crisi è una procedura non contenziosa, attivabile su istanza del debitore, finalizzata al raggiungimento dell'accordo con i creditori con l'ausilio dell'Ocri, a cui è affidato il compito di assistere l'imprenditore nello svolgimento delle trattative al fine del superamento della crisi.

Gli Ocri sono gli Organismi di composizione della crisi di impresa e hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire questa fase e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase di composizione assistita della crisi.

L'attivazione della procedura di allerta non costituisce causa di risoluzione di contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi, e sono nulli i patti contrari.

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