In Campania c’è una via d’uscita in tempi ragionevolmente brevi dalla situazione d'impasse nella quale sono precipitate la tipologia d’intervento 4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” ed il Pacchetto integrato giovani, per la parte che attiene alla tipologia d’intervento 4.1.2 “Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole”, inerenti il Programma di sviluppo rurale Campania 2014-2020 a causa della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania del 18 luglio 2019, che ha annullato due decreti dirigenziali riguardanti la quantificazione dei compensi dei professionisti.

La storia è nota, ma c’è un dettaglio di non poco conto, che consentirebbe all’assessorato Agricoltura di rimettere in piedi le graduatorie in breve tempo, con tanto di certezza dei costi per gli imprenditori agricoli e dei compensi per i professionisti.
Il Tar Campania, infatti, riconosce la legittimità sostanziale dei criteri contenuti nei decreti dirigenziali del Dipartimento 50 – D.G. 7 – Unità operativa dirigenziale 2 Giunta Regionale della Campania n. 48 del 20 febbraio 2018 ad oggetto “Psr Campania 2014-2020 - Sottomisura 4.1 e Progetto Integrato Giovani. Approvazione delle Linee guida per la ragionevolezza delle spese tecniche Versione 2.0” e n. 374 del 27 settembre 2018, avente ad oggetto il “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 4 - Tipologia di intervento 4.1.1 - 4.1.2 - Progetto Integrato Giovani". Il Tar Campania al contrario non riconosce valido il procedimento per l'adozione dei due provvedimenti e solo per questo aspetto ha annullato i decreti.
 

La via d’uscita: nuovo decreto, stessi criteri, ma procedura corretta

Cosa potrebbe fare oggi in concreto l’assessorato Agricoltura? Esistono più strade alternative, tutte percorribili, e tali da sbloccare in poco tempo graduatorie e pagamenti.
Intanto sarebbe possibile attivare innanzitutto la procedura originaria - quella di coinvolgimento degli Ordini professionali e prevista dal Ddr del Dipartimento 50 n. 88 del 5 settembre 2017 - con la quale ratificare i criteri per le spese generali, per altro riconosciuti validi dal Tar. In tal caso però dovrebbe tener presente che la censura contenuta in sentenza riguarda anche la composizione del comitato costituito ai sensi del Ddr n. 88 del 5 settembre 2017, che andrebbe integrato con tutti gli ordini territorialmente competenti.
E non è l’unica strada possibile: essendo i criteri in sé legittimi, la procedura corretta a questo punto potrebbe anche essere diversa da quella prevista dal Ddr nl 88/2017, e magari riferita alla normativa vigente sul Psr Campania, e volta comunque al ripristino della Linee guida che, come da valutazioni del Tar Campania, sono pienamente aderenti ai dettati normativi vigenti.
 

Tar Campania nel merito: criteri per i costi standard legittimi

In attesa di conoscere direttamente da Regione Campania quale sarà la via d'uscita intrapresa ecco perché le linee guida per i costi standard, secondo la sentenza Tar Campania del 18 luglio scorso – pur contenute negli annullati decreti dirigenziali n. 48 del 20 febbraio 2018 e n. 374 del 27 settembre 2018 - sono legittime, ancorché allo stato inservibili.

Intanto si tratta di uno strumento “opportuno” di semplificazione e razionalizzazione amministrativa, coerente con la Legge regionale della Campania n. 11 del 14 ottobre 2015. Tale strumento di semplificazione conduce a conseguenze particolarmente significative per l’individuazione dei costi massimi di riferimento per la determinazione della ragionevolezza della spesa ammissibile al sostegno per le spese tecniche; in attuazione del principio di economicità espresso dalla Corte dei Conti europea nella Relazione speciale n. 22/2014, finalizzato a tenere sotto controllo i costi delle sovvenzioni per i progetti di sviluppo rurale finanziati dall’Unione Europea e a determinare, conformemente al disposto di cui all’articolo 48, par.2, lett. e) del regolamento UE n. 809/2014, come modificato dal Reg. di esecuzione 1242/2017, la ragionevolezza della spesa per la quale viene richiesto il sostegno pubblico”.

Inoltre, l’attività determinata dall’applicazione dalle linee guida avrebbe consentito “di conseguire un notevole livello di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa” per la concessione degli aiuti.

“Quindi – secondo la sentenza del Tar Campania - l’intento perseguito dalla Regione non è stato quello di elaborare nuovi parametri per l’individuazione dei compensi professionali da corrispondere per prestazioni tecniche, alternativo alla ordinaria disciplina della materia (come risultante dopo l’abrogazione delle tariffe per le professioni regolamentate nel sistema ordinistico, disposta dall’art. 9 comma 1 D.L. 1/2012), in tal modo invadendo il campo di competenza degli ordini professionali interessati; bensì soltanto quello di stabilire un metodo di calcolo degli importi massimi ammessi a contributo, peraltro in un ambito estremamente limitato (riguardante le sole tipologie d’intervento 4.1.1 e 4.1.2. del PSR - Programma di sviluppo rurale Campania 2014-2020), in modo da operare una semplificazione" sia nella presentazione che nell’esame delle domande.

In pratica, la sentenza fa salvo il possibile utilizzo dell’applicativo per il calcolo delle spese tecniche generali e la metodologia ad esso sottesa, poiché non in contrasto o in sostituzione dei parametri per la determinazione dei compensi, previsti dai decreti ministeriali del ministero di Grazia e Giustizia.

“Pertanto, deve concludersi per legittimità della scelta della Regione Campania di dotarsi del detto strumento di semplificazione – è scritto infine nella sentenza del Tar Campania - tanto più che la metodologia di calcolo risulta essere stata elaborata tenendo quale primo parametro di riferimento il DM 143/2013 (ancorché questo fosse già stato sostituito dall’omologo D.M. 17.6.2016, previsto dal sopravvenuto Decreto legislativo 50/2016), ovvero la disciplina nazionale in tema di corrispettivi dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria, da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, pur richiamata dai ricorrenti”.

Insomma, un capolavoro di semplificazione, ma sciupato da una leggerezza procedurale, alla quale però sembra potersi porre veloce rimedio.