Non è un altro caso Puglia, ma tanto ci somiglia, quello che riguarda il Programma di sviluppo rurale della Campania 2014-2020. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania – con sentenza del 18 luglio 2019 e pubblicata il 19 successivo – ha annullato due decreti dirigenziali dell’assessorato Agricoltura della Regione Campania, riguardanti la commisurazione dei compensi dei professionisti che prestano la loro opera per la realizzazione degli investimenti delle aziende agricole nel quadro della sottomisura 4.1 e del Progetto integrato giovani inerenti il Psr Campania 2014-2020.

Il rischio ora è che - a seguito dal dispositivo assunto dai magistrati Francesco Gaudieri, presidente del collegio, Michelangelo Maria Liguori e Rosalba Giansante - possano esservi dei rallentamenti nella formazione delle graduatorie definitive della tipologia 4.1.1 “Investimenti nelle aziende agricole” e del Progetto integrato giovani - formato dalle misure 4.1.2 “Investimenti per il ricambio generazionale” e 6.1.1 “Premio per i giovani agricoltori"- atteso che l’assessorato Agricoltura dovrà riformulare i criteri di fissazione dei compensi dei professionisti, secondo quanto disposto dalla sentenza del Tar Campania.
 

Gli scenari possibili

A questo punto Regione Campania – assessorato Agricoltura – ha teoricamente la possibilità di resistere alla sentenza del Tar, bloccando tutto fino al successivo pronunciamento del Consiglio di Stato: allo stato appare come lo scenario meno probabile. Oppure, nelle more dell’attività di resistenza, emanare dei decreti provvisori, per consentire il corretto computo dei compensi professionali e delle spese tecniche e la formazione delle graduatorie di finanziamento. Allo stato, anche le graduatorie provvisorie, sono state rese inefficaci dalla sentenza del Tar, come conseguenza dell'annullamento parziale degli stessi bandi, contenenti i criteri viziati. Terza via, forse la più ragionevole: desistere dall’impugnare la sentenza e riformulare rapidamente i criteri di compensazione delle prestazioni dei professionisti e ripubblicare le graduatorie corrette, ovvero pubblicare correttamente quelle non ancora rese pubbliche. Anche perché, come si vedrà oltre, Regione Campania esce pesantemente sconfitta.
 

Gli atti impugnati e annullati

L’annullamento riguarda il decreto dirigenziale Dipartimento 50 – D.G. 7 – Unità operativa dirigenziale 2 Giunta Regionale della Campania n. 48 del 20 febbraio 2018 ad oggetto “Psr Campania 2014-2020 - Sottomisura 4.1 e Progetto Integrato Giovani. Approvazione delle Linee guida per la ragionevolezza delle spese tecniche Versione 2.0”, insieme alle relative disposizioni attuative – linee guida ed ai relativi allegati, per tutta la parte che aveva sostituito il precedente decreto dirigenziale Dipartimento 50 – D.G. 7 – Uod 2 Giunta Regionale della Campania n. 34 del 2 febbraio 2018 e tutti gli atti conseguenti, "ivi compresi se adottati e per quanto d'interesse e di ragione, i bandi di finanziamento per le tipologie d'intervento 4.1.1. e 4.1.2 del Psr Campania 2014-2020" è scritto in sentenza.

Su tanto, per la 4.1.1 e per il progetto giovani (tipologia 4.1.2 annessa al premio) erano state addirittura pubblicate le graduatorie provvisorie: non sarebbero nulle, per quanto attiene il merito e la classifica dei beneficiari, ma lasciano i destinatari degli aiuti nella più totale incertezza sui reali costi dell'investimento, a causa dell'annullamento dei decreti sui costi standard cui i bandi di misura facevano esplicito riferimento.

Annullato anche il successivo decreto dirigenziale del Dipartimento 50 – D.G. 7 – Uod 0 Giunta Regionale della Campania n. 374 del 27 settembre 2018, pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale n. 71 del 1° ottobre 2018, avente ad oggetto il “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 4 - Tipologia di intervento 4.1.1 - 4.1.2 - Progetto Integrato Giovani", con il quale “si esita il procedimento di riesame a seguito dell'ordinanza Tar n. 716/2018" è scritto in sentenza.
 

I ricorrenti

Avevano fatto istanza di annullamento previa sospensiva di questi atti – sospensiva concessa con Ordinanza Tar Campania 716/2018 - gli Ordini professionali provinciali degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, perché di fatto esclusi dalla valutazione dei criteri adottati per i costi standard, in quanto in un primo momento e con decreto dirigenziale Dipartimento 50 n. 88 del 5 settembre 2017 , l’assessorato aveva stabilito di comporre con il dirigente dell’Uod 2 del Dipartimento ed i rappresentanti degli Ordini professionali, “una metodologia di calcolo oggettiva delle spese generali ed all’esito di trasmettere l’elaborato al Comitato unitario delle professioni della Campania, per una sua valutazione di congruità. Ma ciò non è mai avvenuto, anzi, la metodologia di calcolo era invece stata trasmessa, secondo quanto appurato dal Tar “all’Università degli Studi del Sannio, che, con nota del Direttore del Dipartimento di Diritto, economia, management e metodi quantitativi assunta al prot. n. 66359 del 30 gennaio 2018, ha d’emblée dichiarato, in poche righe, con semplice dichiarazione di stile, la congruità e la ragionevolezza della metodologia di calcolo delle spese tecniche utilizzata”.

Successivamente, l’assessorato faceva propri i criteri di calcolo con i decreti oggetto dell’impugnativa del febbraio 2018. Tra l’altro, le Linee Guida sono il frutto di una nuova autonoma elaborazione dell’assessorato e sono state decretate “senza neppure acquisire la valutazione di congruità dell’Università del Sannio sul nuovo elaborato" è scritto in sentenza.A questo punto, l’assessorato, nel recepire l’ordinanza di sospensiva emanava nuovo altro decreto il n. 374 del 27 settembre 2018, che di fatto, secondo il dispositivo del Tar, ignorava quanto stabilito dalla sospensiva del Tar e lasciava tutto come prima. Pertanto gli Ordini hanno chiesto l’annullamento di tutti gli atti.
 

Le tre violazioni di legge riconosciute dal Tar Campania

Sono tre le violazioni di legge riconosciute dalla sentenza del Tar Campania del 19 luglio. C’è innanzitutto "l’eccesso di potere", poiché non è necessario che la Regione Campania si doti di un proprio prezzario, sussistendo nell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella legge 24 marzo 2012, n.27 recante: “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” già tutti i criteri necessari a formare le linee guida.
Non solo: vi è “l’elusione dell’ordinanza cautelare del Tarche aveva già sospeso i decreti, anche per consentire a Regione Campania di poter intervenire positivamente sulla procedura, cosa mai avvenuta.
Infine sussiste anche la violazione dei propri attisviamento , poiché l’assessorato Agricoltura con il Decreto n. 88/2017 aveva correttamente avviato la procedura, coinvolgendo quindi gli Ordini professionali, cosa poi non più proseguita.