Attraverso l’iniziativa del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Saverio Romano, il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per la prima volta, dopo 59 anni, estende all’imprenditore agricolo due importanti istituti del diritto fallimentare quali l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la transazione fiscale, sino ad ora a beneficio dei soli imprenditori commerciali senza determinare l’ulteriore effetto del fallimento. 

L’accordo di ristrutturazione dei debiti comporta che le imprese agricole debitrici possano concordare con il creditore una dilazione o una riduzione dei relativi crediti, ottenendo l’omologazione dell’accordo dinnanzi al Tribunale. 

La transazione fiscale di cui all’art. 182-ter della legge fallimentare presenta evidenti analogie con l’istituto della transazione di stampo civilistico ed introduce un elemento di flessibilità del sistema in grado di soddisfare esigenze di deflazione del contenzioso e snellimento delle procedure a tutto vantaggio, in termini di tempi e oneri economici, tanto dell’Erario che del contribuente.