Un video di pochi minuti non può avere la pretesa di fornire tutte le informazioni e, in questo caso, abbiamo focalizzato la nostra attenzione su due importanti "cose da fare". Dando per scontato di essere già proiettati ad un inquadramento del prodotto secondo i criteri del Reg. (UE) 2019/1009 che si applicherà a partire da luglio 2022. Grazie ai due anni a disposizione, avremo il tempo di compiere alcune importanti verifiche.
Da un lato ci aspettano le prove di campo (da effettuarsi preferibilmente con un centro di saggio), dall'altro una verifica della "posizione Reach" della nostra sostanza. Seppur ancora orfani di quelli che saranno gli standard armonizzati di valutazione dei claim in etichetta (ce ne sono circa trenta da mettere a punto nei prossimi quattro anni), i centri di saggio di maggior esperienza possono già avere un'idea di massima di quello che c'è da fare e di come farlo. Prima si comincia a lavorarci sopra e più facile sarà il prosieguo della procedura di conformità.
Relativamente alla registrazione Reach, segnaliamo che esistono già alcuni potenziali biostimolanti con regolare dossier presentato all'Agenzia chimica europea: in questo caso si tratterà di utilizzare le stesse informazioni chimiche, fisiche, tossicologiche, ecc. Più complicato sarà il percorso per i biostimolanti che non rientrano in nessuna delle categorie di materiali costituenti previste dal Reg. 2019/1009 e che, per essere CMC1, dovranno essere registrati Reach come nuove sostanze.
Buona visione.
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