Sul portale della Giustizia Europea "Curia" è stata pubblicata la sentenza del tribunale (settima sezione) sulla richiesta di annullamento del regolamento di esecuzione 2020/2087 (quello che ha "non rinnovato" il mancozeb) presentata dai notificanti UPL e Indofil.


Vicenda complicatissima, quella del mancozeb: i tre Stati coinvolti (il primo relatore Italia che ha valutato il dossier della prima approvazione Ue, il Regno Unito che ha inizialmente valutato il dossier di rinnovo e la Grecia che lo ha concluso) con sullo sfondo la Brexit non sono stati sufficienti a permettere a questo importantissimo mezzo tecnico di far parte del sempre più esiguo arsenale a disposizione degli agricoltori. Così, come sempre più spesso accade, si è ricorsi alle vie legali.

 

Vediamo come si è concluso questo primo round.


Le richieste

Il ricorso presentato dai notificanti è stato quanto di più semplice si possa concepire:

  • Annullare il regolamento di esecuzione 2020/2087 (il citato "non rinnovo" del mancozeb)
  • Condannare la Commissione Ue alle spese.

La controparte, la Commissione Ue, voleva esattamente l'opposto:

  • Mantenere il regolamento di esecuzione 2020/2087 
  • Condannare i ricorrenti alle spese.

Le argomentazioni

Secondo i ricorrenti il regolamento andava annullato per i seguenti motivi che costituiscono violazioni del regolamento 844/2012 che ha fatto iniziare la procedura di rinnovo dell'approvazione Ue di moltissime sostanze attive:

  • Dopo il cambio di Stato relatore dal Regno Unito alla Grecia per via della Brexit, la valutazione della Grecia non è stata sottoposta a consultazione pubblica e la relativa conclusione Efsa non è stata di conseguenza aggiornata.
  • Non c'è stata discussione pubblica sull'eventuale conclusione Efsa aggiornata
  • La Commissione ha presentato il suo cosiddetto "Renewal report", in cui riassume le motivazioni della sua proposta in merito al rinnovo della sostanza, prima che il nuovo Stato relatore concludesse la sua valutazione
  • Errori manifesti di valutazione. I ricorrenti elencano tre errori manifesti di valutazione:
    • Considerazione del metabolita ETU nella classificazione della sostanza
    • Non sono stati presi in considerazione nuovi studi che avrebbero migliorato la classificazione della sostanza (tossico per la riproduzione di categoria 2 anziché 1b)
    • Avere considerato nella decisione del mancato rinnovo il parere del "Risk Assessment Committee" dell'Echa, che ha classificato il mancozeb come tossico per la riproduzione di categoria 1b, che allora non era legalmente vincolante (lo è diventato con l'entrata in vigore del regolamento 2021/849, pubblicato l'11 marzo 2021).

Secondo la Commissione tutto ciò non era vero, nel senso che non violava la procedura del regolamento 844/2012.

 

La sentenza

Lasciando i dettagli e le complicatissime spiegazioni del Tribunale alla sentenza che trovate in linkografia, andiamo al punto: chi ha vinto?


Come sta succedendo da anni con questo tipo di cause, il ricorso è stato respinto e Upl ed Indofil sono state condannate alle spese.

Leggi anche:
2021, i primi responsi alle azioni legali contro il mancato rinnovo del mancozeb

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) "Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva mancozeb – Mancato rinnovo dell'approvazione – Regolamento (CE) n. 1107/2009 e regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 – Procedura di valutazione della domanda di rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva – Designazione di un nuovo Stato membro relatore in ragione del recesso del precedente Stato membro relatore dall'Unione – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Errore manifesto di valutazione – Procedura di classificazione e di etichettatura armonizzate – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Legittimo affidamento"
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione del 18 settembre 2012 che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087 della Commissione del 14 dicembre 2020 concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
  • Regolamento delegato (UE) 2021/849 della Commissione dell'11 marzo 2021 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele