Una sentenza del Consiglio di Stato del 7 ottobre 2009 annulla una precedente sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna che aveva fatto clamore.
La realizzazione di un impianto di biogas che doveva sorgere a Medicina, provincia di Bologna, progettato per trattare liquami zootecnici e biomasse di origine agricola, era stata bloccata perché l’impianto avrebbe dovuto essere considerato come impianto di trattamento rifiuti e, come tale, avrebbe dovuto sottostare a valutazione di impatto ambientale (Via) e ad altre procedure specifiche della normativa rifiuti.
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso presentato e annulla la sentenza del Tar per erroneità, infondatezza, censurabilità e travisamento dei fatti. La motivazione del Consiglio di Stato è destinata a fare giurisprudenza in quanto riconosce che i liquami zootecnici e le biomasse di origine agricola 'non ricadono nella categoria dei rifiuti, essendo adoperati in agricoltura ed essendo sottoposti all’attività medesima'.
Di conseguenza, anche il liquame in uscita dall’impianto, il cosiddetto digestato, non ricade nella categoria dei rifiuti. Ne discende anche che la procedura di Via non è necessaria per tale tipo di impianto.