In data odierna la Federazione Italiana Energie Rinnovabili (FIPER) ha inviato ai rappresentanti del Governo una proposta di emendamenti collegata alla Finanziaria 2008.  

Proposta di emendamento per integrazione delle norme relative alla missione 10- CAP.VIII – Energia e diversificazione delle fonti energetiche nell’ambito del disegno n. 1817 di Legge Finanziaria 2008
1. Premessa

In relazione all’emendamento 26.14 al ddl di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007 n. 159 recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”, approvato dall’aula del Senato in data 26 ottobre, la Fiper apprezza l’aumento del premio per l’elettricità generata da “biomasse e biogas derivati da prodotti agricoli, allevamento e forestali” e l’introduzione del concetto di “filiera corta”, cioè da materia prima “ottenuta entro un raggio di 70 km dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica”. L’emendamento tuttavia non menziona la produzione di energia termica, che per le biomasse rappresenta il 70-80% del potenziale energetico. Pertanto, la presente proposta è finalizzata ad introdurre specifici emendamenti alle disposizioni in materia di  Energia e Diversificazione delle Fonti Energetiche, di cui all’art. 30 del Disegno di Legge Finanziaria per l’anno 2008 relativi all’incentivazione di energia termica prodotta da impianti a biomasse.

2. Proposta di Emendamento

Dopo l’articolo 30, Art. 30 bis

Titoli di efficienza energetica
1)    Per tutti gli interventi ammissibili, ai fini dell’accesso di cui ai decreti ministeriali del 20 Luglio 2004, il risparmio di forme diverse dall’energia elettrica e del gas naturale è equiparato al risparmio di gas naturale.

Sconto ex £. 30 kWh termico prodotto da biomasse o geotermia

2)    A decorrere della data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni in materia di agevolazione per le reti teleriscaldamento alimentate da biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto legge 1° ottobre 2001, n.386, convertito con modificazione dalla legge 30 Novembre 2001, n.418.

Certificati Verdi
3)    La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati a fonti rinnovabili di cui alla Tabella A allegata, e di potenza elettrica superiore a 1 MW (megawatt), è incentivata attraverso il rilascio dei certificati verdi, per un periodo di 12 anni tenuto conto dell’art.1 comma 382 Legge 27 dicembre 2006. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all’obbligo della quota minima di cui all’art. 11 del decreto legislativo 16 Marzo 1999 n. 79.
L’immissione dell’energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n 387.(ref. Proposta di emendamento Legnini art. 30 bis n.2).
Per gli impianti alimentati a biomassa l’ottenimento dei certificati verdi è previsto con un rendimento complessivo minimo, fra produzione di energia elettrica ed utilizzazione della corrispondente energia termica prodotta, pari ad almeno il 50%.
Nel caso di rendimenti inferiori il valore del certificato verde sarà proporzionalmente ridotto.