Vendere olio sfuso è illegale. L'olio extravergine d'oliva (ma anche quello di sansa) deve infatti essere venduto in contenitori sigillati ed etichettati, in modo da preservare la qualità del prodotto e garantire la tracciabilità. Inoltre, è bene ricordarlo, il contenitore non deve avere una capacità superiore ai 5 litri.
Andare con un proprio contenitore al frantoio oppure dall'agricoltore per farselo riempire, pagando il dovuto, non è quindi ammesso. Si può fare con il vino, ma per quanto riguarda l'olio d'oliva la pratica è considerata fuorilegge.
Olio d'oliva sfuso, un tentativo di riforma
A dire il vero lo scorso anno la Commissione Europea aveva tentato una riforma del settore, proponendo di introdurre la possibilità di acquistare in negozio l'olio sfuso. L'obiettivo era quello di ridurre il consumo di imballaggi e offrire un possibile risparmio per i consumatori. Opportunità che in Francia esiste dal 2018: i clienti possono infatti riempire in negozio i propri contenitori che vengono poi sigillati ed etichettati.
Tuttavia la proposta di Bruxelles non ha avuto il via libera per motivi di ordine pratico e ambientale. Se infatti il contenitore da riempire con l'olio viene fornito in negozio non si eliminerebbe lo spreco di imballaggi. Mentre se fosse possibile, per l'acquirente, usarne uno proprio potrebbero venire meno le condizioni igienico sanitarie, nonché i requisiti per una corretta conservazione del prodotto.
Olio sfuso, cosa dice la normativa
Il quadro normativo di riferimento è fornito dal Regolamento CE n. 1019/02, il quale prevede che, in caso di vendita al consumatore finale, l'olio (extravergine, vergine o di sansa) debba essere contenuto in recipienti di capacità nominale massima fino a 5 litri, con sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.
Alla regola dei 5 litri fanno eccezione gli oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o altre collettività. In questo caso si prevede la deroga della capacità massima fino a 25 litri. In ogni caso però non si può vendere l'olio sfuso.
Inoltre su ogni confezione deve essere presente una etichetta che contenga tutte le informazioni previste dalla legge:
- la denominazione di vendita;
- l'informazione sulla categoria dell'olio;
- la quantità netta;
- il termine minimo di conservazione;
- le condizioni di conservazione;
- il nome e l'indirizzo del responsabile del prodotto;
- il lotto;
- una dichiarazione nutrizionale;
- la campagna olearia (non sempre obbligatoria);
- la sede dello stabilimento di confezionamento.