L'obiettivo della direttiva Pif è di armonizzare il diritto penale degli Stati membri per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario e garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione con riferimento al diritto amministrativo e al diritto civile.
Di seguito le principali novità del dlgs 75/2020:
- La prima riguarda il Codice penale: sono introdotte aggravanti speciali ai reati previsti dagli artt. 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilità), nei casi in cui il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 100mila euro. Novellati anche gli artt. 322 bis e 640 c.p. con la previsione di un'estensione della punibilità, anche in caso di attività illecite ai danni dell'Ue.
Vi sono inoltre modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (dpr 23 gennaio 1973, n.43) e della legge 23 dicembre 1986, n.898 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 ottobre 1986, n. 701 recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo). - La seconda riguarda la previsione della punibilità del tentativo per alcuni reati tributari, di norma non prevista dall'art. 6 del dlgs n.74/2000. Con riferimento allo stesso decreto si prevede la punibilità del tentativo per i reati di cui agli artt. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (dichiarazione infedele), in caso di fatti transnazionali (all'interno dell'Unione), se commessi al fine di evadere l'Iva per un importo non inferiore a 10 milioni di euro.
- La terza riguarda l'estensione del novero dei reati presupposto ex dlgs n.231/2001 (art.5 dlgs n. 75/2020).
È stata sostituita la rubrica dell'art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture", estendendo la responsabilità delle società ai delitti di:
• Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).
• Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 legge 898/1986).
E' stata modificata anche la rubrica dell'art.25 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio", con l'introduzione nel novero dei reati contro la Pubblica amministrazione di:
• Peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1, c.p.).
• Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)
• Abuso d'ufficio (323 c.p.).
All'art. 25 quinquiesdecies del dlgs n. 231/2001 vengono introdotti nuovi reati tributari:
• Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi Iva transfrontaliere, art. 4 dlgs 74/200).
• Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi Iva transfrontaliere, art. 5 dlgs 74/200).
• Indebita compensazione (in caso di gravi frodi Iva transfrontaliere, art. 10 quater dlgs 74/200).
Infine, viene aggiunto l'art. 25 sexiesdecies che prevede il reato di contrabbando.
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