La disoccupazione agricola spetta ai lavoratori agricoli dipendenti che hanno perso il lavoro e che ne fanno richiesta all'Inps.
Possono per tanto fare domanda i lavoratori agricoli dipendenti con contratto a tempo determinato e quelli con contratto a tempo indeterminato che abbiano perso il lavoro o che abbiano dovuto smettere di lavorare non per loro volontà, eccetto nel caso di maternità (o paternità) e di dimissioni per giusta causa.
La domanda può essere presentata anche da piccoli coloni o da coadiuvanti familiari di agricoltori o da piccoli coltivatori diretti che hanno versato fino a 51 giornate di iscrizione negli elenchi nominativi agricoli mediante versamenti volontari.
La domanda deve essere presentata o tramite modalità telematica sul portale dell'Inps se si è in possesso del Pin, o contattando il numero verde 803164 da telefono fisso (lo 06164164 se da telefono cellulare) o tramite professionisti o Caf abilitati, entro il 31 marzo 2019.
La disoccupazione non spetta invece ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ai pensionati, ai lavoratori iscritti anche a una gestione autonoma o a una gestione separata di previdenza per l'intero anno o per un numero di giornate superiori a quelle lavorate come dipendente, a chi ha rinunciato volontariamente al lavoro, e chi non ha presentato la domanda nei limiti previsti.
Il contributo sarà pari al 40% dello stipendio per i lavoratori a tempo determinato, meno un 9% di contributo di solidarietà, e del 30% per i lavoratori a tempo indeterminato. Il contributo sarà calcolato in base alle giornate lavorate: sarà pagata cioè una cifra pari al 40% (meno il contributo di solidarietà) o al 30% dello stipendio per ogni giornata effettivamente lavorata nel 2018 prima della perdita del lavoro.
Per maggiori informazioni e dettagli si rimanda alla pagina ufficiale del sito dell'Inps dedicata all'argomento.