Per i lavoratori delle imprese agricole e zootecniche l'aliquota è fissata al 28,90%, con l'8,84% a carico del lavoratore e il 20,06% a carico della azienda.
Per le aziende di trasformazione e le industrie agroalimentari, invece, l'aliquota complessiva è stata fissata al 32,30%, con anche in questo caso l'8,84% a carico del lavoratore e 23,46% a carico della ditta.
Rimangono invece invariate le aliquote Inail con una misura per gli infortuni sul lavoro del 10,1250% e una quota addizionale del 3,1185%.
Considerando tutte le voci contributive come il contributo per malattia, assegni familiari, trattamenti di fine rapporto, come riportato nell'allegato 1 della circolare, per gli operai di aziende agricole e zootecniche la quota totale di contributi è del 45,9365% per quelli a tempo indeterminato e del 45,7365% per quelli a tempo determinato.
Per gli operai di aziende di trasformazione tutte le voci contributive arrivano al 49,3365% per i lavoratori a tempo indeterminato e al 49,1365% per quelli a tempo determinato.
Per i dipendenti di cooperative agricole inquadrate nella legge 240 del 1984 il totale dei contributi è del 31,1630% per quelli a tempo indeterminato e del 32,4630% per quelli a tempo determinato, percentuale che sale al 34,5630% e al 35,8630% rispettivamente per lavoratori a tempo indeterminato e determinato se la cooperativa ha un'attività di trasformazione.
In tutti casi la quota contributiva a carico del lavoratore rimane fissa all'8,84%.
Riguardo alle agevolazioni, i contributi dovranno essere corrisposti interamente nelle zone non svantaggiate, mentre per le zone svantaggiate è prevista una riduzione del contributo del 68% e per quelle montane del 75%.