Anche in questo caso il ministro è stato autorizzato dal Consiglio dei ministri dell'8 febbraio scorso all'emanazione dell'atto, a norma dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, stante l'impossibilità di raggiungere l'intesa nella Conferenza Stato Regioni sui parametri minimi di riconoscimento delle Op olivicole olearie, variabili, nel caso del settore olio da regione a regione.
Il Consiglio dei ministri ha motivato l'autorizzazione al decreto senza intesa con le Regioni perché "Tali disposizioni si rendono indispensabili per garantire le attività di verifica dei requisiti di riconoscimento in capo alle Organizzazioni di produttori, in considerazione del fatto che solo quelle in regola con i requisiti hanno diritto di inoltrare richiesta di accesso ai fondi europei previsti dai programmi di sostegno nel settore olivicolo-oleario".
Requisiti per il riconoscimento delle Op olivicolo olearie
Nelle Regioni Puglia e Calabria, dove la produzione di olio è più elevata e diffusa, i requisiti richiesti dal nuovo decreto alle Op per essere riconosciute sono: un valore minimo della commercializzazione pari ad almeno 750mila euro l'anno e l'essere composte da almeno mille soci, oppure da soli 100 soci, ma con almeno 2.500 ettari di superficie olivetata.Nella Regione Siciliana e nelle Regioni Toscana, Lazio, Campania, il valore minimo della commercializzazione delle op finalizzato al riconoscimento scende a 500mila euro l'anno. Ma resta il vincolo della presenza di almeno 250 soci, norma quest'ultima avversata soprattutto dalla Campania, dove le Op olivicole sono mediamente di dimensioni sociali ben più piccole.
Nelle restanti regioni italiane, invece, per il riconoscimento di una Op nel settore olivicolo oleario sarà necessario dimostrare la capacità di commercializzazione annua di 200mila euro e la presenza nell'ente di almeno 100 soci.