La disoccupazione può essere richiesta da operai agricoli a tempo determinato, compartecipanti familiari, piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 giornate lavorative negli elenchi nominativi con versamenti volontari.
Per beneficiare dell'indennizzo però è necessario aver pagato per almeno due anni l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e aver versato i contributi per almeno 102 giornate lavorative nell'anno in cui chiede la disoccupazione e in quello prima. Nelle 102 giornate di contributi possono rientrare anche i periodi di maternità e paternità obbligatoria e i congedi parentali.
La disoccupazione agricola invece non spetta ai lavoratori che sono iscritti in una gestione previdenziale autonoma o in un regime previdenziale a gestione separata per l'intero anno o per una parte dell'anno superiore al periodo in cui lavorano in agricoltura come dipendenti.
Non possono beneficiare della disoccupazione nemmeno i pensionati, i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale e i lavoratori che si dimettono volontariamente, a meno che non siano madri o padri subito per la nascita di un figlio o per dimissioni per giusta causa.
Ai dipendenti a tempo determinato saranno pagate tutte le giornate non lavorate o non indennizzate in altro modo (malattia, infortunio, maternità o paternità, altre previdenze ecc.) con un compenso pari al 40% della retribuzione. E dall'importo complessivo sarà ritenuto un 9% per il contributo di solidarietà.
Ai dipendenti a tempo indeterminato, il contributo per ogni giornata non lavorata è del 30% della retribuzione, ma senza la trattenuta per il fondo di solidarietà.
Per richiedere l'indennizzo il lavoratore può procedere da solo, facendo domande tramite il portale dell'Inps, dopo aver avuto un Pin di accesso o può rivolgersi a un patronato.
La domanda deve essere fatta entro il 31 marzo, pena l'esclusione dai pagamenti.
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Fonte: Coldiretti Toscana