Dopo l'approvazione ottenuta a maggioranza qualificata nelle riunioni dello Standing Committee on the Food Chain and Animal Health (sezione Plant Protection Products: legislation) tenutesi a Bruxelles in ottobre e novembre, sono iniziate le notifiche ufficiali sulla Gazzetta Ufficiale Europea dell'iscrizione in allegato 1 della direttiva 91/414 di quei principi attivi fitosanitari per i quali, dopo la revoca volontaria, il notificante si era avvalso della procedura accelerata di valutazione prevista dal regolamento 33/2008.

Il primo è un erbicida
L'erbicida quinmerac, autorizzato nei principali paesi europei (Francia, Spagna, Grecia, Regno Unito, Germania) ma non in Italia, si utilizza su colza e barbabietola da zucchero. La valutazione della documentazione presentata (dossier iniziale e integrazione), come succede frequentemente, ha lasciato aperti alcuni interrogativi cui il notificante dovrà rispondere presentando studi supplementari sul metabolismo della sostanza nelle piante e nel terreno entro l'aprile del 2013. Gli stati membri nella ri-registrazione dei formulati dovranno porre particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, ai residui nelle colture in successione, al rischio per gli organismi acquatici e i lombrichi.

Il secondo è un fungicida triazolico
Il fenbuconazole è un fungicida triazolico per vite, fruttiferi, colture orticole e industriali, autorizzato in Italia e nei principali paesi europei. La valutazione della documentazione presentata, comprensiva dell'integrazione, ha lasciato aperti interrogativi, comuni a tutti i triazoli, sui metaboliti (residui nelle colture primarie e avvicendate e nelle derrate di origine animale) e sulle proprietà di interferente endocrino. La documentazione andrà presentata entro l'aprile del 2013. Nella ri-registrazione dei formulati gli stati membri dovranno fare particolare attenzione all'esposizione degli operatori, all'esposizione dei consumatori al triazolo attraverso la dieta e al rischio per gli organismi acquatici, volatili e mammiferi.

Il terzo è un acaricida
Pyridaben è un acaricida per fruttiferi e ornamentali, anch'esso autorizzato in Italia e nei principali paesi europei. Le consuete informazioni integrative che il notificante dovrà presentare entro l'aprile del 2013 riguardano i metaboliti nel compartimento acqua, il rischio potenziale a lungo termine per i mammiferi e la valutazione dei residui liposolubili. Gli approfondimenti richiesti in fase di ri-registrazione dei formulati riguardano la sicurezza degli operatori, il rischio per gli organismi acquatici e i mammiferi e le api e gli altri artropodi non bersaglio.

Adempimenti degli Stati membri
Le direttive di iscrizione di queste sostanze attive (vedi sotto) ne annullano la revoca (tecnicamente “non iscrizione in allegato 1”), aggiornando la decisione 2008/934/CE. Gli stati membri dovranno quindi cancellare le revoche dei relativi formulati, che sarebbero entrate in vigore nel 2011, e procedere con la regolarizzazione dei prodotti come se “nulla fosse successo”. Quindi non vi sarà nessuna interruzione della commercializzazione, ovviamente per quelli che saranno supportati, e soprattutto non ci saranno variazioni di etichetta in tempi brevi, in quanto la valutazione approfondita del dossier dei formulati dovrà concludersi entro Aprile 2015 per tutti e tre i principi attivi. Di seguito riportiamo le principali tempistiche riguardanti tutti e tre i principi attivi:

  • Entrata in vigore dell'iscrizione in allegato 1: 1° maggio 2011. I titolari delle autorizzazioni dei formulati dovranno dimostrare di avere l'accesso al dossier della sostanza attiva. In caso di mancato supporto le registrazioni saranno revocate e la vendita delle relative scorte potrà avvenire sino al 31 dicembre 2011 e l'impiego sarà consentito sino al 30 aprile 2012.

  • Termine massimo per la conclusione della fase 1 di ri-registrazione dei formulati: 31 ottobre 2011. Entro questa data gli stati membri dovranno pronunciarsi anche sulla validità di eventuali dossier alternativi a quello del principale notificante. In caso di revoca per mancata equivalenza o per incompletezza del dossier, i relativi formulati potranno essere commercializzati sino al 30 giugno 2012 e impiegabili sino al 31 ottobre 2012.

  • Inizio della fase II di ri-registrazione (stima): 30 aprile 2013. Altra possibile causa di revoca: entro questa data i titolari di registrazione dovranno fornire il dossier del formulato. In caso di mancata presentazione della documentazione, i formulati saranno immediatamente revocati e potranno essere commercializzati sino al 31 dicembre 2013 (stima) e impiegati sino al 30 aprile 2014 (stima). La ri-registrazione definitiva dei formulati dovrebbe avvenire entro aprile 2015.

Provvedimenti citati

DIRETTIVA 2010/90/UE DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2010 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva piridaben e che modifica la decisione 2008/934/CE
Rettifica della direttiva 2010/89/UE della Commissione, del 6 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva quinmerac e che modifica la decisione 2008/934/CE
Direttiva 2010/87/UE della Commissione, del 3 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il fenbuconazolo come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE (1)
DIRETTIVA 2010/89/UE DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 2010 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva quinmerac e che modifica la decisione 2008/934/CE
Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze [notificata con il numero C(2008) 7637] (1)

REGOLAMENTO (CE) N. 33/2008 DELLA COMMISSIONE del 17 gennaio 2008 recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I

Per rinfrescare la memoria...

Nuove regole per la revisione delle sostanze di terza e quarta lista per terminare nei tempi stabiliti (fine 2008)

La Commissione europea celebra la fine della revisione comunitaria degli agrofarmaci