Ci sono novità importanti per chi conduce un'azienda vitivinicola: la direzione di Agea Coordinamento ha pubblicato la circolare 20042.2023 del 17 marzo 2023 "Disposizioni nazionali di attuazione Decreto Ministeriale 649010 del 19 dicembre 2022 concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al Regolamento (Ue) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio".

 

La circolare descrive le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti di vigneti, per i reimpianti e la costituzione e l'aggiornamento del Registro Informatico Pubblico delle Autorizzazioni per gli Impianti Viticoli, normato dal Regolamento (Ue) 1308/2013 modificato dal Regolamento (Ue) 2021/2117. Va così in pensione la circolare Agea Coordinamento n. 9066 del 10 febbraio 2021, che la circolare Agea 20042 del 17 marzo scorso sostituisce integralmente.

 

Resta fermo comunque un dato: fino al 31 dicembre 2045, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi del Decreto Ministeriale n. 649010 del 19 dicembre 2022.


Le autorizzazioni sono concesse ai richiedenti che presentano apposita domanda all'Autorità competente. La presentazione della domanda e la successiva concessione dell'autorizzazione sono effettuate tramite le applicazioni software implementate all'interno dei sistemi informatici degli operatori e delle regioni competenti.


Le autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili tra produttori, salvo nei casi di eredità e successione anticipata, di fusione o scissione, di matrimonio o unione civile, di divorzio e/o rottura dell'unione civile ed altre fattispecie che saranno valutate caso per caso dal Ministero.

 

Le autorizzazioni all'impianto hanno durata triennale, che decorre dalla data di rilascio, fatta eccezione per quanto riguarda le autorizzazioni di impianti effettuati sulla stessa superficie oggetto di estirpazione, che hanno durata di sei anni e, in caso di impianti effettuati a valere della procedura semplificata, che prevede la durata triennale dell'autorizzazione a decorrere dalla di data di comunicazione di avvenuta estirpazione.

 

Esenzioni dalle autorizzazioni

Sono esenti dal sistema di autorizzazioni le superfici destinate destinati a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale, a superfici per costituire collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche. Tali deroghe sono stabilite dall'articolo 62, paragrafo 4 del Regolamento (Ue) n. 1308/2013, come novellato dall'articolo 1 punto 10 lettera b) del regolamento (Ue) 2021/2117 (impianti o reimpianti di superfici).

 

Registro Informatico, quando il sistema dice no

La circolare dedica poi ampio spazio al tema del "Registro Informatico Pubblico delle Autorizzazioni per gli Impianti Viticoli" e delle sue funzioni operative. Restano fermi alcuni elementi importanti:

  • La modifica della regione di riferimento delle autorizzazioni per i nuovi impianti non è mai permessa;
  • Parimenti non è consentita la modifica della regione di riferimento di autorizzazioni per reimpianto anticipato.
  • È invece consentita la richiesta di modifica della regione di riferimento delle autorizzazioni per estirpazione, e deve essere inoltrata alla regione dove si vuol effettuare l'impianto.

La richiesta di modifica della regione di riferimento deve ricevere il nulla osta sia da parte della regione dove si vuol effettuare l'impianto, sia da parte della regione di origine.

 

I nuovi impianti su concessioni annuali

La concessione, registrazione di una autorizzazione, può avvenire nell'ambito di quattro diversi procedimenti amministrativi, ma in prospettiva resta più importante quello delle richieste per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti.


In questo caso specifico, il Masaf rende nota il 30 novembre di ogni anno la superficie nazionale che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell'annualità successiva. Il periodo di riferimento per la presentazione delle domande è stabilito dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno.

 

Le regioni dovranno provvedere a stilare le graduatorie entro il 30 maggio. Per meglio valutare le opportunità offerte in termini di nuovi impianti, vale la pena analizzare i criteri di priorità assegnati dalla normativa vigente e le superfici minime assegnate alle singole regioni e quelle attribuibili dalla riserva nazionale: tutti dati e notizie ampiamente ripresi nella circolare.

 

Altri procedimenti

È da considerarsi ormai residuale ed in esaurimento il procedimento per la conversione di diritti di impianto in autorizzazioni, poiché sono ammissibili solo le richieste di conversione avvenute entro e non oltre il 31 dicembre 2022. Legata al ciclo delle ristrutturazioni resta la procedura per il rilascio di autorizzazioni per reimpianto a seguito di un estirpo. Mentre il rilascio di autorizzazioni per reimpianto anticipato resta legato ad estirpi avvenuti per cause di forza maggiore, eventi calamitosi o fitosanitari rilevanti.