Rispettati principi di precauzione e proporzionalità
La Corte Ue precisa, anzitutto, che l’obbligo di rimuovere immediatamente tutte le piante ospiti in un raggio di 100 metri attorno alle piante infette non è in contraddizione con l’obbligo di eseguire un opportuno trattamento fitosanitario. Tale trattamento preliminare riguarda, infatti, non la pianta in se stessa, bensì gli insetti vettori dell’infezione batterica e mira a limitare il rischio della diffusione di questi ultimi al momento della successiva rimozione della pianta.
Evidenza scientifica non determinante
La Corte sottolinea, inoltre, che, sebbene il parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) del 6 gennaio 2015 non abbia dimostrato l’esistenza di un sicuro nesso causale tra il batterio Xylella e il disseccamento rapido degli ulivi, risulta però una correlazione significativa tra tale batterio e la patologia di cui soffrono gli olivi.
Il principio di precauzione può dunque giustificare l’adozione di misure di protezione, come la rimozione delle piante infette.
I dati scientifici, inoltre, hanno evidenziato che la diffusione della Xylella dipende essenzialmente da alcune piccole cicale, la cui distanza di volo è limitata, in media, ad un centinaio di metri, e che le piante recentemente contaminate possono essere esenti da sintomi. Tuttavia, la Corte evidenzia che alla luce di nuovi dati scientifici, la Commissione dovrebbe modificare la propria decisione al fine di tener conto di tale evoluzione scientifica.
La decisione dei tagli della Commissione
Nel 2015, la Commissione ha adottato una decisione (Decisione di esecuzione (UE) 2015/789), che ha imposto agli Stati membri l’obbligo di procedere alla rimozione immediata delle piante ospiti del batterio Xylella, indipendentemente dal loro stato di salute, se situate in un raggio di 100 metri attorno alle piante infettate da tale batterio. Dopo l'ordinanza del taglio, alcuni proprietari di uliveti pugliesi hanno fatto ricorso nei confronti del commissario delegato dalla Presidenza del Consiglio, il dipartimento della Protezione civile e la Regione Puglia.
Il Tar del Lazio si è allora rivolto alla Corte di giustizia europea per valutare se, come sostengono gli agricoltori, l'ordine di rimozione degli ulivi sani senza la possibilità di tentare diverso trattamento fitosanitario sarebbe contrario ai principi di proporzionalità e ragionevolezza nonché alla direttiva 2000/29/CE. I proprietari dei fondi, inoltre, contestano inoltre l'assenza di un indennizzo sufficiente per la prevista rimozione
Indennizzi ancora possibili
Anche se la decisione della Commissione europea non prevede per ora un regime di indennizzo, non significa che questo diritto sia escluso. Infatti, il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue potrebbe, in alcune circostanze, imporre il pagamento di una “giusta indennità”. L'Avvocato della Corte Ue aveva affermato nelle sue conclusioni propedeutiche alla sentenza che è competenza degli Stati membri l’istituzione di un regime che conceda ai proprietari dei fondi interessati un indennizzo ragionevolmente commisurato al valore delle piante distrutte.
Commissario Ue: Italia basta ritardi
Vytenis Andriukaitis, commisssario Ue alla Salute, punta il dito sui ritardi nell’attuazione delle misure da parte delle autorità italiane che “hanno contribuito alla diffusione della malattia”.
“L’Italia ha tutt’ora aperta una procedura d’infrazione sulla Xylella che potrebbe proseguire se continuassero a non essere attuate le misure Ue”, ricorda Andriukaitis.
Cosa dice la direttiva Ue 2000/29/CE
La direttiva Ue sulle “misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” prevede che in caso d’infezioni di alberi e piante, i vegetali suscettibili di albergare ai vettori dell’infezione e posti in un raggio di 100 metri attorno a ciascuna delle piante infette siano applicati “appropriati trattamenti fitosanitari”, tra i quali va compresa anche “la rimozione della pianta”.
Allargamento della zona di contenimento
Lo scorso aprile, il comitato fitosanitario dell'Unione Europea ha deciso di allargare la "zona delimitata" infetta dalla Xylella, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione del batterio nel resto del territorio dell'UE. Estesa la cosiddetta “area demarcata” per circa 40 chilometri a nord-ovest di quella precedente. Questo vuol dire che non dovranno essere estirpati gli alberi malati in questa nuova fascia, né le piante ospiti in un raggio di 100 metri ma dovranno essere tagliate solo quelle esterne alla nuova zona infetta allargata.