Come succede sempre più frequentemente, anche nel caso del mancozeb il principale notificante della molecola ha presentato ricorso contro la decisione di non rinnovarne l’approvazione Ue.
In questi casi si presentano due tipi di ricorsi: uno che contesta nel merito la decisione presa e, sulla base delle argomentazioni presentate, tenta di ribaltarne gli effetti, che può impiegare anche due anni per andare a sentenza e l’altro, denominato “domanda di provvedimenti provvisori” chiede la sospensione temporanea della decisione avversa in quanto le sue conseguenze potrebbero avere effetti irreparabili per il ricorrente (ad esempio il notificante potrebbe fallire). La decisione della Corte deve quindi bilanciare gli interessi economici del ricorrente con quelli della collettività che sarebbero minacciati dalla permanenza del prodotto sul mercato, per via delle sue criticità tossicologiche e ambientali alla base del mancato rinnovo.

La causa principale, la T-742/20, è stata intentata il 18 dicembre 2020 da entrambi i notificanti Upl ed Indofil e deve ancora essere discussa nel merito, mentre la richiesta di provvedimenti provvisori è stata presentata dalla sola Indofil, che ha ritenuto che la proibizione del mancozeb in Europa mettesse a serio rischio il proseguimento della sua attività.

Secondo la sentenza del presidente della Corte generale, il notificante non è stato in grado di dimostrare che la proibizione del mancozeb avrebbe causato danni economici irreparabili (si parla di non oltre il 10% del fatturato del gruppo) e non ha prodotto sufficienti evidenze a sostegno dell’irreparabilità del provvedimento per le sorti del notificante.
Per questo motivo la domanda di sospensione del provvedimento di non rinnovo del mancozeb è stato respinto ed entrambi i notificanti dovranno attendere la conclusione della causa principale.

Questa sentenza non giunge inaspettata: è da anni che i “provvedimenti temporanei” non vengono concessi e i ricorrenti devono limitarsi ad attendere l’esito del ricorso nel merito.
Quindi in realtà nulla cambia per gli addetti alla filiera agrochimica interessati al mancozeb.
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Order of the President of the General Court March 2021 (*) (Application for interim relief – Plant protection products – Regulation (EC) No 1107/2009 – Implementing Regulation (EU) 2020/2087 – Non-renewal of approval of the active substance mancozeb – Application for suspension of operation of a measure – No urgency)