Sapevate che se il prodotto fitosanitario che vi accingete a versare nel serbatoio della vostra irroratrice contiene una o più sostanze non dichiarate al ministero della salute voi, utilizzatori, rischiate una “sanzione amministrativa da 15000 a 150000 euro”? La norma cerca comunque di rassicurarvi prevedendo sanzioni ridotte (da 1000 a 20000 euro) nel caso in cui il fatto sia di “particolare tenuità rispetto all’interesse tutelato, all’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell’agente ed alle sue condizioni economiche”. Non stiamo parlando solo del contenuto in principio attivo, ma della composizione centesimale, quell'informazione custodita gelosamente dalle aziende, nota a una cerchia ristretta di persone e alle autorità. Ma perché gli utilizzatori? L'agricoltore non è certo in grado di verificare la conformità della composizione dei prodotti fitosanitari che distribuisce rispetto a quanto depositato al ministero della Salute dal titolare della registrazione. Può però assicurarsi l'approvvigionamento da fonti affidabili ed evitare l'utilizzo di prodotti fitosanitari contraffatti o scaduti, tra i principali obiettivi del provvedimento.
Utilizzatori: occhio all'etichetta, ma quale?
Ogni tanto ritorniamo sull'argomento, ma lo facciamo a ragion veduta: chiunque (quindi anche voi utilizzatori) non rispetta le indicazioni dell'etichetta autorizzata rischia una sanzione amministrativa da 35000 a 100000 euro (che si riducono a 2000-20000 euro quando il fatto è di particolare tenuità) a meno che il fatto non costituisca reato, come ad esempio l'utilizzo del prodotto su di una coltura non autorizzata e sulla cui produzione vengano riscontrati residui superiori al limite di legge: allora sono guai! Ma quale etichetta? La risposta sembra ovvia, ma non è così: la lodevole iniziativa di semplificazione introdotta dal DPR 55, che prevede che in caso di modifiche minori dell'autorizzazione sia possibile utilizzare la nuova etichetta senza che venga rilasciato un decreto, facendo sì che il documento pubblicato sulla banca dati del ministero della salute sia l'unico atto ufficiale dell'autorità, richiede che tutto funzioni alla perfezione, che la banca dati sia aggiornata con tempestività e regolarità, altrimenti sono ancora guai! Purtroppo non sono infrequenti i casi in cui le banche dati pubbliche non sono aggiornate...
Commercianti e distributori: due banche dati pubbliche posson bastare
Non sappiamo se siamo l'unico paese al mondo ad avere questo privilegio, ma non crediamo ve ne siano molti altri: due amministrazioni che per legge gestiscono due banche dati sui prodotti fitosanitari, con interfacce diverse e che, nell'era del cloud, degli open data e della banda larga, vengono probabilmente allineate scambiandosi l'etichetta dei prodotti, sono una cosa più unica che rara. Non che tutto ciò sia privo di senso: il ministero della Salute si occupa dell'anagrafica dei prodotti, visto che è l'autorità “che li mette al mondo” e li “fa morire”, il ministero delle Politiche agricole approfondisce la parte agronomica, il ministero dell'Ambiente potrebbe gestire la parte ambientale e così via. In pratica cosa succede e soprattutto, cosa c'entra con le sanzioni? Semplice: gli ispettori che controllano le dichiarazioni di vendita (quelle che da quest'anno possono essere caricate direttamente sul sito del Sian, senza l'intermediazione delle regioni, che non a caso stanno ignorando questa novità) lo fanno sulla banca dati “derivata” gestita dalle Politiche Agricole, che abbiamo visto essere aggiornata da quella “di riferimento” mediante trasmissione dell'etichetta chissà ogni quanto tempo. E se nel frattempo un prodotto cambia nome rispetto a quello che gli ispettori trovano nella denuncia, son dolori e possibili sanzioni. E' anche successo che un prodotto venisse “dimenticato”… In sintesi: due banche date pubbliche non aggiornate non ne fanno una giusta! Sarebbe ora di unificarle! In attesa di ciò solo un aggiornamento continuo utilizzando tutte le fonti di informazione disponibili può minimizzare le conseguenze di questa schizofrenia strutturale, tipicamente italiana.
Utilizzatori, commercianti, distributori: occhio alle scorte!
Sapevate che chiunque “vende, distribuisce, smaltisce, immagazzina scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalità definite dall’Autorità competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro.”? E chi le impiega dopo la scadenza dei termini può essere soggetto a una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro? In un settore stagionale come quello fitoiatrico e in una agricoltura evoluta come quella odierna, dove la difesa integrata è diventata obbligatoria, dare tempistiche rigide per lo smaltimento delle scorte quando non esistono pericoli sanitari e/o ambientali imminenti è pura follia. E' una follia europea, intendiamoci, ma le autorità italiane ci hanno messo del loro, utilizzando solo parte dei 18 mesi (6 mesi per la vendita e ulteriori 12 mesi per l'utilizzo) concessi dall'Europa per lo smaltimento, concedendo solo 6 mesi per la vendita e ulteriori 6 mesi per l'utilizzo. Per i prodotti fitosanitari che sono stati ri-registrati in concomitanza con la scadenza del regolamento CLP del 1° giugno 2015 le autorità italiane si sono superate, arrivando a concedere ben 14 giorni (avete letto bene: giorni!) per la vendita e ulteriori 31 giorni per l'utilizzo dei prodotti con la vecchia etichetta. Nonostante il decreto sanzioni fosse già in vigore, il numero esiguo di casi “sfortunati” (anche se in bibliografia abbiamo elencato tredici provvedimenti che riportano periodi di smaltimento scorte non standard, di cui solo uno è il caso limite citato) e l'evidente scarsità di stock hanno scongiurato la carneficina. E' doveroso precisare che il ritardo con cui vengono ri-registrati i prodotti fitosanitari è comune alla maggioranza dei paesi europei, ma mai come in questo caso “italians do it better”! Ma perché fornire tempi di smaltimento scorte fissi e uguali per tutti in regime di lotta integrata obbligatoria (ma anche prima) è pura follia? Molto semplice: i principi di lotta integrata prevedono che per molti prodotti fitosanitari i trattamenti vengano effettuati solamente in presenza del fitoparassita (e ci mancherebbe altro), per cui è tutt'altro che infrequente che il periodo di smaltimento scorte trascorra inutilmente se la malattia o il fitofago non si presentano e che per i prodotti rimasti invenduti e/o inutilizzati rimanga solo l'utilizzo illegale o lo smaltimento come rifiuti pericolosi. In questo caso una soluzione a breve termine non c'è, resta solo il buon senso delle ditte produttrici e della catena distributiva e il tenersi aggiornati, e speriamo basti per tutto...
Come difendersi?
La difesa delle colture è un'attività che nell'arco degli anni è diventata sempre più difficile: non basta identificare il problema ed effettuare una diagnosi corretta, occorre anche verificare in tempo reale che il prodotto trovato sia effettivamente ammesso per l'impiego che si intende proporre (fatevi sempre consegnare l'etichetta autorizzata, con tanto di frase di tracciabilità) e in regola con tutti gli adempimenti amministrativi che solo il titolare della registrazione (oltre ovviamente all'autorità) può conoscere. Ovviamente deve anche essere conveniente commercialmente! Per quest'ultimo aspetto potete contare sul vostro fiuto per gli affari, per tutto il resto o girate con un raccoglitore pieno di etichette oppure vi rivolgete alle banche dati pubbliche e private. Un servizio che abbiamo appena avuto occasione di provare è offerto dall'azienda che ospita i nostri articoli e, anche se siamo in conflitto d'interessi, ci sembra veramente privo di eguali. Si tratta della nuova opzione “Consiglio tecnico” all'interno del sistema Fitogest. Questa procedura permette di gestire l'assistenza tecnica di un numero illimitato di aziende agricole, per le quali è possibile memorizzare i singoli appezzamenti. Una volta effettuata l'immissione iniziale dei dati, basta inserire coltura e fitoparassita di interesse (per questo è ancora indispensabile la vostra esperienza) per ottenere tutte le informazioni indispensabili per risolvere la situazione: bollettini tecnici di zona, manuali di difesa integrata e soprattutto previsioni meteorologiche personalizzate. E, a portata di click, l'elenco di tutti i prodotti fitosanitari autorizzati per la combinazione coltura/avversità individuata oltre, ovviamente, alla loro etichetta “validata” da un controllo con il titolare della registrazione e, se necessario, direttamente con le autorità. La scheda di sicurezza, indispensabile per una corretta manipolazione del prodotto, completa le informazioni che il destinatario del consiglio tecnico riceverà per posta elettronica. Eventuali problemi di smaltimenti scorte, revoche, banche dati non aggiornate sono risolti prima di consigliare il trattamento, perché una volta che si è usato il prodotto sbagliato, poi è impossibile tornare indietro.
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
Provvedimenti di carattere generale
- Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- Decreto 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi".
- Decreto del presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55. Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.
Vendita: 178 giorni (6 mesi scarsi). Impiego: 209 giorni (7 mesi scarsi)
- Decreto 3 novembre 2014 Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di fosetil iprovalicarb e mancozeb, sulla base del dossier AB 0361820F ora 102000011348 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.
- Decreto 3 novembre 2014 Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di bromoxynil, sulla base del dossier BROMOTRIL 225 EC 327,5 g/l di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.
- Decreto 3 novembre 2014 Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di cipermetrina, sulla base del dossier CA701731 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.
- Decreto 3 novembre 2014 Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di cipermetrina, sulla base del dossier CA711702 CIPERMETRINA 0,05 g/l AL di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.
- Decreto 3 novembre 2014 Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di tolclofos metile, sulla base del dossier RIZOLEX 50 WP 500 g/Kg di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.
- Decreto 3 novembre 2014 Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di fosetil iprovalicarb e mancozeb, sulla base del dossier AB 0361820F ora 102000011348 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.
- Decreto 5 dicembre 2014 Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di nicosulfuron, sulla base del dossier FH-040 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.
- Decreto 5 dicembre 2014 Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di fenamiphos, sulla base del dossier NEMACUR 240 g/L SC di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.
- Decreto 22 dicembre 2014 Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di nicosulfuron, sulla base del dossier CA2613 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.
- Decreto 22 dicembre 2014 Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di metiram, sulla base del dossier BAS 222 28 F di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.
- Decreto 17 febbraio 2015 Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di nicosulfuron, sulla base del dossier NICOSH 4% SC di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.
- Decreto 26 marzo 2015 Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di bromoxynil, sulla base del dossier CA1216 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.
Vendita: 14 giorni (due settimane). Impiego: 45 giorni (un mese e mezzo) (record mondiale?)
- Decreto 16 aprile 2015 Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di folpet e benelaxyl, sulla base del dossier Tariel Folpet 385 g/l Benalaxil 60g/l di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.
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Fonte: Agronotizie