Lo scorso settembre (GU numero 222 del 24 Settembre 2009) è stato pubblicato il DLgs 133/2009 che ha istituito il regime sanzionatorio italiano legato al Regolamento Reach.
I destinatari delle multe sono, nella maggior parte dei casi, produttori ed importatori di sostanze, vale a dire i soggetti direttamente coinvolti dal Reach e dai suoi processi di Registrazione, Valutazione ed eventuale Autorizzazione.
Desideriamo, però, porre l’accento su un articolo in particolare, il numero 10, che illustra le sanzioni da elevare ai fornitori. In questo caso tutti i soggetti della filiera distributiva che immettono sul mercato una sostanza o una miscela devono porre particolare attenzione a quanto stabilito dal citato articolo. In particolare si tratta di dover trasmettere in maniera adeguata tutte le informazioni sulla sostanza o sulla miscela atte ad identificare i rischi e ad applicare adeguate misure di gestione.
I fornitori che non ottemperano agli obblighi stabiliti dall’art. 31 del Reach sono puniti con una multa compresa tra 10mila e 60mila euro nei casi più gravi e persino la distribuzione di una informazioni non in lingua italiana comporta sanzioni tra 3mila e 18mila euro.
Stesso importo se si forniscono informazioni incomplete, inesatte o se non è presente la data in cui tali dati sono stati preparati o aggiornati.
Anche la diffusione di informazioni per sostanze e miscele non pericolose ha precise regole (art. 32 del REACH) e persino in questo caso gli importi sono di tutto rispetto (tra 10mila e 60mila euro).
Multe pesanti anche per i datori di lavoro che, ad esempio a norma del DLgs 81/2008, sono tenuti ad informare il personale: da 15mila a ben 90mila euro se si impedisce l’accesso alle informazioni da parte dei lavoratori. In tanti altri casi, più o meno gravi, le multe oscillano sempre da un minimo di 3mila ad un massimo di 18mila euro e, in tutti i casi, il DLgs 133/09 all’articolo 19 stabilisce che non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste dal decreto. Pertanto sarà l’autorità ispettiva a determinare l’importo in base alla gravità della violazione.
Con quello di oggi termina il ciclo dedicato all’applicazione del Reach in merito al flusso d’informazioni lungo la catena d’approvvigionamento.
A cura di Mariano Alessio Vernì (SILC Fertilizzanti srl – mariano@silcfertilizzanti.it)
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Fonte: SILC Fertilizzanti Srl