Sulla GUCE L76 del 22 marzo 2003 è stata notificata la decisione 2003/199/CE con cui si sancisce la non iscrizione del principio attivo Aldicarb nell’allegato 1 della direttiva 91/414.
Lo Stato membro relatore, il Regno Unito, vista la documentazione disponibile, ha ritenuto che il principio attivo non avesse le caratteristiche di sicurezza per continuare a essere commercializzato nell’Unione europea, in particolare per i suoi effetti nei confronti dei piccoli volatili e dei lombrichi.
I singoli Stati dovranno revocare le registrazioni a base di Aldicarb entro sei mesi dalla decisione (18 settembre 2003) e i prodotti revocati non potranno rimanere in commercio oltre il 18 settembre 2004, eccezion fatta per quegli impieghi che sono stati considerati “essenziali” dai singoli Stati membri (vedere tabella), limitatamente ai quali le registrazioni dei prodotti contenenti Aldicarb potranno rimanere in vita sino al 30 giugno 2007, con smaltimento scorte entro il 31 dicembre 2007.
È la prima volta che la procedura di salvaguardia degli “usi essenziali” di un principio attivo viene concessa per una sostanza revocata dopo l’esame del dossier, il principale precedente è costituito dal regolamento 2276/CE, dove questa eventualità è stata concessa a principi attivi che non sono stati supportati per scarso interesse commerciale.
Per l’Italia il prodotto potrà essere utilizzato su barbabietola da zucchero, tabacco e vivai.
Tabella 1. Riepilogo "usi essenziali" dell'aldicarb.
Stato membro |
Uso |
Belgio |
Barbabietola |
Grecia |
Patata, Tabacco |
Spagna |
Cotone, Agrumi (giovani piantagioni), Vivai di piante legnose |
Francia |
Barbabietola da zucchero, Vigneti |
Italia |
Barbabietola da zucchero, Tabacco, Vivai |
Paesi Bassi |
Piante ornamentali, Barbabietola da zucchero, Patata (tubero-seme di patata e patata da fecola) |
Portogallo |
Agrumi, Floricoltura, Vigneti |
Regno Unito |
Patata, Carota (inclusa pastinaca), Cipolla, Piante ornamentali |
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Fonte: Agronotizie