Il medico competente collabora con il datore di lavoro nella tutela della sicurezza e, in particolar modo, della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

 

Per essere competente in materia, deve essere in possesso di determinati requisiti professionali, alternativamente:

  • specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  • docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  • autorizzazione per i laureati in medicina e chirurgia che, privi di una delle specializzazioni sopra indicate, abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni;
  • specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
  • per medici delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

 

In ogni caso, per poter ottenere la qualifica ed essere iscritto all'elenco dei medici competenti è necessario seguire appositi corsi di formazione definiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oltre a seguire successivamente la formazione continua nel settore.

 

Il medico competente può sia essere dipendente del datore di lavoro, dipendente di una struttura pubblica (salvo che sia impiegato negli uffici preposti alla vigilanza nei luoghi di lavoro) o privata convenzionata con l'azienda o un libero professionista.

Spetta al datore di lavoro fornire tutte le risorse necessarie al medico per lo svolgimento dell'attività.

 

Cosa fa il medico competente

Il lavoro svolto dal medico competente consiste nell'assistenza del datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella redazione dei conseguenti piani e nella sorveglianza sanitaria, intendendosi con ciò le visite mediche pre assunzione e periodiche post assunzione per accertarsi che i lavoratori siano fisicamente idonei per la mansione assegnata, anche in caso di cambiamento della stessa o di cessazione del rapporto di lavoro o in seguito a periodi di malattia prolungati, nonché le visite mediche richieste dal lavoratore stesso per patologie che si pensano collegate al lavoro.

 

Non possono essere condotte visite per accertare stati di gravidanza o in specifici casi previsti dalla legge; è, invece, consentita la prescrizione di analisi con la finalità di indagare stati di alcol dipendenza e tossicodipendenza.

 

Il giudizio del medico si esprime nel grado di idoneità del lavoratore a svolgere la mansione che gli è stata assegnata: lavoratore idoneo, parzialmente idoneo, inidoneo temporalmente, inidoneo permanente.

È sempre ammesso il ricorso contro le conclusioni del medico innanzi all'Azienda Sanitaria Locale competente.

 

Le spese delle analisi o degli esami richiesti dal medico competente sono a carico del datore di lavoro. Gli esiti delle visite e il giudizio finale devono essere riportati a cura del medico competente nella cartella sanitaria e di rischio del lavoratore.

 

Per raggiungere un giudizio di idoneità dei lavoratori del comparto agricolo, il medico deve tenere in considerazione le caratteristiche e i rischi tipici del lavoro assegnato al dipendente, ad esempio: esposizione a sostanze chimiche o ad agenti biologici, utilizzo di mezzi e macchinari agricoli, mansioni che comportano il sollevamento di carichi pesanti (rischi da sovraccarico), condizioni climatiche sfavorevoli per lo svolgimento di mansioni (per esempio esposizione prolungata al sole).

 

Il medico competente che non rispetta le previsioni del Testo Unico sulla Sicurezza può incorrere in sanzioni penali e amministrative.

 

Medico competente e giurisprudenza

Secondo la giurisprudenza il medico competente assume un ruolo attivo di collaborazione all'interno dell'azienda e deve svolgere tutte le attività informative e valutative congrue all'ambiente di lavoro.

 

È stato infatti considerato responsabile penalmente per lesioni colpose il medico di un'azienda sanitaria che aveva omesso di indicare al datore di lavoro il rischio batteriologico derivante dalle punture e dalle ferite da alcuni tipi di aghi e taglienti contaminati privi di dispositivi di sicurezza e di conseguenti misure da adottare (Cassazione Penale Sezione IV, 09/02/2021, n. 21521).

 

In un diverso caso è stato confermato che il medico competente non deve aspettare le sollecitazioni del datore di lavoro ma deve svolgere in ambito aziendale un ruolo collaborativo e proattivo, in quanto figura che con le sue competenze specifiche è fondamentale nella valutazione corretta dei rischi. Il caso vedeva, infatti, un medico condannato per violazione delle leggi previste dal Testo Unico sulla Sicurezza per non aver sottoscritto il Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr) e per aver svolto la propria attività di sorveglianza in modo saltuario e superficiale (Cassazione Penale Sezione III, 27/04/2018, n.38402).

 

A cura di Rebecca Caporali dello Studio legale Landilex


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