Dal primo luglio l'Italia potrà procedere al campionamento per Bse dei soli bovini di età superiore a 72 mesi per la categoria dei regolarmente macellati e 48 mesi per le categorie a rischio (macellazione d'urgenza, differita, morte). Lo comunica il ministero della Salute, a seguito della Decisione 2011/358/Ue della Commissione europea.

La Decisione si basa sul parere Efsa del 9 dicembre 2010 in base al quale, "dove il limite d'età per il test di controllo della Bse fosse portato a 72 mesi per gli animali sani macellati, nel 2011 passerebbe prevedibilmente inosservato meno di un caso di Bse classica". Inoltre, è sempre l'Efsa a dirlo, "qualora i test di controllo della Bse in animali sani macellati fossero interrotti a partire dal 1 gennaio 2013, in ogni anno di calendario successivo passerebbe inosservato meno di un caso di Bse classica".

La Commissione europea ha dedotto che per l'Efsa il rischio per la salute umana e degli animali sarà trascurabile, a condizione che gli attuali test di controllo della Bse siano opportunamente adeguati. Di conseguenza, agli Stati membri autorizzati a rivedere i loro programmi annuali di controllo, fra i quali figura l'Italia, viene offerta la possibilità di applicare piani di campionamento alternativi, ma altrettanto efficaci, adeguando nel contempo la situazione epidemiologica dal 1 gennaio 2013 in poi.

Il 13 gennaio 2011 l'Italia aveva presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della Bse.

Il ministero della Salute, con nota della Direzione generale della Sanità animale, ha precisato che "il campionamento per Bse dovrà essere interso anche per i bovini provenienti, dagli scambi intracomunitari, dai seguenti Stati Membri: Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Isole Normanne e Isola di Man".

Per i bovini nati negli Stati membri non inclusi nella lista e nei Paesi Terzi, inclusa la Repubblica di San Marino, ma macellati nel nostro Paese, indipendentemente se hanno soggiornato negli Stati membri autorizzati alla nuova sorveglianza, dovrà essere eseguito il campionamento dei soggetti di 24 mesi per le categorie a rischio e di 30 mesi per la categoria dei regolarmente macellati.