Non c'è pace per i soggetti che devono pagare l'ecotassa.
Dopo l'ennesimo aggiustamento della normativa, è stata appena pubblicata una circolare esplicativa a chiarimento dell'ultimo adempimento e di alcuni punti che nelle precedenti comunicazioni avevano suscitato numerose domande e perplessità dagli addetti alla filiera.
L'evento scatenante è stata la conversione del decreto-legge n° 63 del 15 maggio 2024 a opera della legge 12 luglio 2024, n° 101 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 163 del 13-07-2024.
Il provvedimento è uno dei soliti "veicoli" normativi che permettono di effettuare delle modifiche o introdurre norme urgenti in tempi brevi ma che rendono molto faticoso capire l'evoluzione di una norma e soprattutto se la legge che si sta leggendo nel frattempo non sia diventata obsoleta. Alla categoria "veicoli normativi" appartengono i cosiddetti decreti Milleproroghe, quelli con disposizioni urgenti (come questo) e anche la "legge di delegazione europea" (una volta si chiamava legge comunitaria). Questo modo di legiferare manda in confusione anche le stesse autorità, tanto è vero che questa circolare fresca di stampa nasce già obsoleta e potenzialmente errata in quanto fa solamente riferimento al decreto-legge del 15 maggio 2024 che nel frattempo è stato già convertito in legge con modifiche.
Sperando che le modifiche non vanifichino il contenuto di questa circolare, veniamo ai punti salienti della stessa. Intanto la legge e il decreto-legge da cui deriva modificano la legge originale 9 marzo 2022, n. 23 "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico" che all'articolo 9 istituisce il "Fondo per lo sviluppo della produzione biologica" che devia i proventi dell'ecotassa verso il fondo citato.
Nuovo adempimento (perché lo Stato si fida)
La necessità di fare cassa per diminuire gli oneri delle prossime finanziarie ha dato lo stimolo a provvedimenti come questo, che con nonchalance ha inserito il paragrafo 6bis nel citato articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n° 23: "6-bis. Gli incaricati della revisione legale dei soggetti di cui all'articolo 59, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, certificano che il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della suddetta legge sia stato calcolato sulla pertinente quota di fatturato e che sia stato versato all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei tempi e con le modalità previsti dal comma 6 del presente articolo. Le certificazioni devono essere inserite sul portale informatico del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e comunicate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".
In soldoni i revisori legali dei soggetti tenuti al pagamento dell'ecotassa dovranno certificare che quanto pagato sia esattamente quanto dovuto, e caricare la relativa certificazione sull'ormai celeberrimo portale del Sian, e dovranno farlo anche per gli anni scorsi sino al 2020. Soffiata o ennesimo adempimento inutile?
Chi deve pagare l'ecotassa?
Ennesimo chiarimento su chi è tenuto a pagare l'ecotassa: gli operatori che per primi immettono nel mercato nazionale il prodotto soggetto allo stesso contributo. Per una cosa che sembra così semplice e cristallina serviva ancora una circolare?
Fertilizzanti in miscela
Anche in questo caso la cosa sembra degna di monsieur Jacques de La Palice: "Nel caso in cui i fertilizzanti di cui all'art. 1 siano costituiti da fertilizzante da sintesi solo per una frazione, il contributo è versato in proporzione alla quantità del fertilizzante da sintesi presente nello stesso".
Inserimento del bilancio sul portale Sian
La circolare precisa che il bilancio che va caricato sul portale del Sian è quello riferito all'ultimo esercizio finanziario già depositato.
Quando versare l'ecotassa?
La circolare rettifica quanto affermato nelle precedenti circolari (sperando che sia la volta buona): l'ecotassa si paga in due rate semestrali che scadono il 15 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento e il 15 gennaio dell'anno successivo a quello in cui scade la prima rata MA VANNO PAGATE ENTRO il 15 agosto la prima e il 15 febbraio la seconda (un po' come il bollo auto che va pagato DOPO la scadenza).
Quindi se dovete pagare l'ecotassa per il 2023, dovrete versare la prima rata (riferita al primo semestre 2023) entro il 15 agosto 2024 e la seconda rata del 2023 dovrete versarla entro il 15 febbraio 2025.
Tutto qui?
Purtroppo la correzione degli errori quale la traduzione delle frasi di rischio adeguandole alle norme attuali verrà presa in considerazione, forse, in un provvedimento futuro.
In caso di segnalazioni sulle informazioni contenute nell'articolo, contattare direttamente la redazione di AgroNotizie® all'indirizzo: redazione@agronotizie.it
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
Circolare n. 336934 del 25 luglio 2024
Circolare agli operatori del settore fitosanitario e dei fertilizzanti interessati dagli adempimenti normativi relativi al versamento del "contributo sulla sicurezza alimentare" di cui alla legge 9 marzo 2022, n. 23 e del decreto interministeriale del 23 giugno 2023
Legge 9 marzo 2022, n° 23. Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
Legge 9 marzo 2022, n° 23 Consolidata (da Normattiva). Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
Decreto 23 giugno 2023 Modalità di versamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare.
© AgroNotizie - riproduzione riservata
Fonte: AgroNotizie®