Maggio è un tradizionale mese di scadenze, ma questo maggio (e anche giugno, in verità) difficilmente verrà dimenticato: vediamo perché.
Registrazioni in scadenza: niente paura (forse)
Da almeno cinque anni la data del 31 maggio è quella che annovera, subito quella della la fine anno, il maggior numero di agrofarmaci in scadenza di registrazione. Ma niente paura: ogni anno, pochi giorni prima della scadenza, il ministero pubblica il decreto di rinnovo d'ufficio di tutte le registrazioni in scadenza, permettendo a utilizzatori, venditori e altri attori della filiera di tirare un respiro di sollievo. Non è di questo che ci si deve preoccupare!

Etichette Clp
La fine di maggio, anzi per la precisione il 1° giugno, è il termine ultimo per immettere in commercio prodotti pericolosi (e quindi anche agrofarmaci) etichettati secondo la normativa antecedente al Clp, i quali potranno rimanere sul mercato per altri due anni, sino al 1° giugno 2017. Il concetto di “immissione in commercio”, attorno al quale ruota la possibilità di usufruire della deroga alla rietichettatura della merce per aggiornarla alla normativa Clp, è stato recentemente ridiscusso alla luce di dibattiti tra i vari paesi della UE e portatori di interesse (esperti del settore e associazioni di categoria) e ampliato per poter includere merce con vecchia etichetta rimasta invenduta nel magazzino del produttore, che, se fosse rimasta tale anche dopo il 1° giugno 2015, avrebbe dovuto essere aggiornata alla nuova norma, con ulteriore aggravio di costi che avrebbero limitato notevolmente l'attrattività per potenziali acquirenti.
Secondo la più recente interpretazione, potranno usufruire della deroga sino al 1° giugno 2017 prodotti per i quali sarà possibile produrre prima della scadenza del 1° giugno 2015 uno o più dei seguenti documenti:
  • L’intenzione e/o l’ordine di acquisto
  • Il contratto di fornitura/acquisto
  • La fattura di vendita del prodotto
Per intenzione di vendita si intende la previsione di vendita di quantitativi calcolati in base alle vendite dell’anno precedente.
Questa interpretazione sembra fatta apposta per prodotti ad alta stagionalità rimasti in magazzino per mancanza delle condizioni adatte allo sviluppo della malattia o dell'insetto indicato in etichetta: peccato non provenga dal settore agrochimico, ma da quello dei prodotti chimici in generale. Siccome gli agrofarmaci stanno ancora pagando lo scotto di una dolorosa armonizzazione con gli altri prodotti pericolosi (basta leggere una qualunque etichetta Clp per capire che le differenti normative che adesso regolamentano gli agrofarmaci fanno ancora a pugni tra loro, con tutto svantaggio per l'utilizzatore), usufruire ogni tanto dei pochissimi vantaggi dell'integrazione non può che fare piacere.

Ultimo, ma non meno importante: la data di produzione
Ciliegina sulla torta o veleno nella coda, scegliete voi: dal 15 giugno sarà obbligatorio riportare sull'imballaggio, oltre al codice del lotto/partita, anche la data di produzione in chiaro. Questa innovazione non è dovuta al regolamento Clp, ma al regolamento sugli agrofarmaci, ed è nota in principio dal 2009, anno in cui fu pubblicato il regolamento 1107/2009, e in dettaglio dal 2011, quando fu pubblicato il regolamento attuativo.

Per saperne di più
  1. Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
  2. Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari
  3. REG. (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Dicembre 2008 Relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 907/2006
  4. Parere HELP Desk Clp 14 maggio 2015
  5. DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2014, n. 69 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le diretti- ve 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.