Nuovo capitolo nell'eterna disputa sugli Organismi geneticamente modificati. Questa volta è il Consiglio di Stato francese che, applicando una sentenza della Corte di giustizia europea, ha annullato i decreti del ministero dell'Agricoltura e della pesca che avevano sospeso la commercializzazione e la coltivazione del mais Ogm MON 810, celebre per la sua resistenza alla piralide.

Poiché per il mais in questione era in corso il rinnovo dell'autorizzazione europea, gli Stati membri avrebbero potuto adottare misure restrittive solamente in presenza di seri pericoli per la salute pubblica e l'ambiente, eventualità che il ministero francese non è stato in grado di dimostrare.

In altre parole, la procedura comunitaria ha la priorità sulle regolamentazioni nazionali, e le autorità dei singoli Stati membri possono interferire con una procedura comunitaria solo in situazioni di particolare gravità.

D'altra parte la progressiva perdita di sovranità nazionale in nome dell'armonizzazione europea è evidente anche nel settore degli agrofarmaci: il ricorso generalizzato a procedure zonali e soprattutto a regolamenti direttamente applicabili non fa che confermare questa tendenza. Sulla carta l'armonizzazione delle procedure dovrebbe consentire un'ottimizzazione delle risorse, anche se le notevoli differenze tra gli stati del nord e quelli mediterranei stanno, oggi come non mai, mettendo a dura prova l'intera architettura del sistema.

 

Per saperne di più

REGOLAMENTO (CE) N. 1829/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati GU dell'Unione Europea L 268 del 10.10.2003

“Conseil d’État : Arrêtés sur les OGM”, n.d., http://www.conseil-etat.fr/fr/communiques-de-presse/arrete_ogm_mais.html.

“SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 8 settembre 2011 (*) «Agricoltura – Mangimi geneticamente modificati – Misure urgenti – Misura adottata da uno Stato membro – Sospensione provvisoria di un’autorizzazione accordata in forza della direttiva 90/220/CEE – Fondamento giuridico – Direttiva 2001/18/CE – Art. 12 – Normativa settoriale – Art. 23 – Clausola di salvaguardia – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Art. 20 – Prodotti esistenti – Art. 34 – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Artt. 53 e 54 – Presupposti d’applicazione»”