Il Testo Unico sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro prevede che il datore di lavoro che affida i lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda deve curarsi della sicurezza anche di queste figure.

 

In particolare, è prescritto che il datore di lavoro che affida dei lavori all'interno dell'impresa a una società appaltatrice o a un lavoratore autonomo, deve redigere un apposito testo che tenga conto dei cosiddetti rischi da interferenza. L'elemento determinante che fa scattare l'obbligo di adozione di questo testo, chiamato Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (Duvri), è che il datore di lavoro abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui operano i soggetti appaltatori o i prestatori di lavoro autonomo.

 

L'obbligo di redazione non si applica alle prestazioni di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature e ai lavori che non superino i cinque uomini-giorno salvo che non comportino rischi particolari. In caso di subappalto, è il soggetto sottoscrittore del contratto a dover effettuare la valutazione dei rischi interferenti e a redigere il documento.

 

Quali sono i rischi da interferenza?

Per rischi da interferenza si intendono tutti quei rischi derivanti dal sovrapporsi delle attività della società committente e di quella appaltatrice o dalla prestazione del lavoratore autonomo.

 

Nello specifico, rientrano in questa categoria i seguenti rischi:

  • rischi presenti nelle aree di lavoro comuni che eccedono quelli specifici dell'attività dell'appaltatore;
  • rischi nuovi immessi dall'attività dell'appaltatore nel luogo di lavoro del committente;
  • rischi derivanti dal sovrapporsi dell'attività di più appaltatori.

 

Pertanto, sono compresi nel Duvri non le valutazioni in tema di sicurezza proprie della società appaltatrice o del lavoratore autonomo, ma solamente quelle eccedenti e nuove che derivano dallo svolgimento di attività sul medesimo luogo di lavoro da parte di diverse imprese o lavoratori autonomi.

 

Il datore di lavoro committente deve quindi svolgere attività di verifica dell'idoneità tecnica e professionale delle aziende appaltatrici o dei lavoratori autonomi rispetto ai lavori per i quali il relativo contratto è stato concluso. Allo stesso tempo, deve fornire tutte le informazioni relative ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa e alle misure di prevenzione e protezione da adottare; nonché indicare, pena la nullità del contratto, i costi specifici per l'appalto stimati per la sicurezza dei lavoratori.

 

Trattandosi di attività congiunte, il datore di lavoro collabora con l'azienda appaltatrice o con il lavoratore autonomo nell'identificazione dei rischi da interferenza, coordinando insieme le misure in tema di sicurezza da impiegare.

 

Nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti confluiscono le conclusioni derivanti dall'analisi delle attività affidate, i rischi conseguenti individuati, i costi per la sicurezza e le misure definite per eliminarli o ridurli al minimo, oltre ai soggetti responsabili per la sicurezza competenti per questo specifico incarico.

 

Tale teso deve essere allegato al contratto di appalto o al contratto d'opera e deve essere sempre aggiornato rispetto a eventuali evoluzioni del rapporto contrattuale che incidano sulla sicurezza dei lavoratori.

 

Nel comparto agricolo il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti deve essere redatto ogni qual volta il datore di lavoro decida di affidare, anche temporaneamente, con apposito contratto, a figure professionali terze alcune mansioni specifiche nell'ambito della propria azienda agricola o che si svolgono sul proprio luogo di lavoro (ad esempio, manutenzioni, raccolta e trasformazione dei prodotti, conservazione e trasporto dei prodotti agricoli, assistenza tecnica di vario genere).

 

Il datore di lavoro risponde in solido con l'appaltatore o il subappaltatore per i danni subìti dal lavoratore dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore relativi a rischi interferenti. I lavoratori devono essere forniti di apposita tessera identificativa contenente le proprie generalità e l'indicazione del datore di lavoro, mentre l'appaltatore deve sempre identificare e comunicare al datore di lavoro i soggetti suoi dipendenti preposti alla sicurezza.

 

In caso di mancata redazione del Duvri e di coordinamento e collaborazione tra i soggetti del rapporto di appalto o d'opera sono previste sanzioni penali in capo al datore di lavoro e al dirigente dell'appalto.

 

Cosa dice la giurisprudenza

La giurisprudenza più recente conferma che i rischi da interferenza e la relativa gestione sorgono sempre in capo al datore di lavoro committente.

 

Anche nel caso in cui il contratto di appalto sia già stato concluso e siano state previste garanzie sulla sicurezza ma il Duvri non sia ancora vigente, il datore di lavoro è già responsabile per la sicurezza dei lavoratori della società appaltante per i rischi da interferenza (Cassazione penale Sezione IV, 21/01/2020, n. 5113).

 

A cura di Rebecca Caporali dello Studio legale Landilex


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