Materie pericolose per l'ambiente: piccolo è bello
Buone notizie per gli agrofarmaci pericolosi per l'ambiente (secondo la banca dati del ministero della Salute 3606 su 14951, pari al 24% del totale, percentuale destinata ad aumentare con la piena applicazione della classificazione CLP): se confezionati in imballaggi di non oltre 5kg (se solidi – UN 3077) o 5 L (se liquidi – UN 3082) potranno avvalersi della disposizione speciale 375, che ne prevede la completa esenzione:
“Queste materie, quando vengono trasportate in imballaggi semplici o combinati contenenti un quantitativo netto per imballaggio semplice o interno minore o uguale a 5 litri per i liquidi o aventi una massa netta per imballaggio semplice o interno minore o uguale a 5 kg per i solidi, non sono soggetti ad alcuna altra disposizione dell’Adr a condizione che gli imballaggi soddisfino le disposizioni generali del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e dal 4.1.1.4 al 4.1.1.8.”.
Quindi niente imballaggi omologati, etichette sui colli e citazioni sui documenti di trasporto. Questo si applica anche alle spedizioni via mare, con ulteriore aiuto alle esportazioni. I rameici e molti altri agrofarmaci ringraziano.
Più semplice smaltire gli imballaggi usati
Il nuovo numero UN 3509 che definisce imballaggi contenenti resti di imballaggi usati consentirà un più agevole trasporto verso lo smaltimento: l'unica condizione è che i resti di imballaggio contenuti non reagiscano tra loro. Non è necessario che l'imballaggio sia omologato.
Vietato fumare. Anche le sigarette elettroniche
L’Adr 2015 ha anche modificato le cosiddette “istruzioni scritte” per il conducente, da seguire in caso di incidente o di emergenza. Tra le misure per evitare incendi compare anche il divieto di utilizzare le sigarette elettroniche, oltre a quelle tradizionali. Le attuali istruzioni scritte possono comunque essere utilizzate sino al giugno 2017 (ma se non fumate già da adesso male non vi fa).
Per saperne di più
- DECRETO 16 gennaio 2015 Recepimento della direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.
- DIRETTIVA 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 Che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.
- Adr 2015 – versione gratuita in lingua inglese (disponibile anche in francese e russo). La traduzione Italiana è a pagamento.
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