Nuove iscrizioni in allegato 1
L'annata appena conclusa ha visto l'iscrizione nell'allegato 1 della direttiva 91/414 di 12 sostanze attive (10 nuove - 7 erbicidi e 3 fungicidi - e 2 revisionate - entrambe erbicidi, come dettagliato in
tabella).
Come più volte ripreso su queste pagine, la complessità per registrare gli insetticidi in Europa appare evidente e, se questa tendenza verrà confermata, ben presto gli agricoltori dovranno affidarsi a nuove metodiche (fionda, magia, bombe intelligenti?).
L'arrivo delle colture geneticamente modificate per la resistenza agli insetti non sembra prossimo e anche quando arriveranno difficilmente potranno sopperire in toto alla carenza di insetticidi.
Si prospetterà una revisione dei parametri di valutazione, come sta avvenendo per il rapporto deficit/pil?
Il 2002 ha visto la "non iscrizione" nell'allegato 1 della direttiva 91/414 delle seguenti sostanze:
fentin acetato, fentin idrossido, benomil e azafenidin. Le prime tre sono celeberrimi fungicidi che non sono sopravvissuti alla revisione europea e l'ultima è invece una sostanza nuova. Gli Stati membri dovranno prevedere un periodo di smaltimento delle scorte dei prodotti contenenti queste sostanze non superiore ai 18 mesi a partire dalla data del provvedimento.
Nel caso di fentin acetato e fentin idrossido il termine ultimo è il 20 dicembre 2003, 26 maggio 2004 per benomil e 4 giugno 2004 per azafenidin.
Problemi comunque sorgono non solo quando le sostanze vengono "non iscritte", ma anche quando vengono "iscritte". Infatti quando una sostanza attiva viene iscritta nell'allegato 1 della direttiva 91/414 gli stati membri devono provvedere a verificare se i prodotti autorizzati contenenti i principi attivi appena iscritti hanno le caratteristiche per poter rimanere sul mercato.
Questa verifica consiste nel chiedere alle Società titolari di registrazioni se dispongono dell'accesso al dossier europeo della sostanza attiva, rilasciato dalle società titolari dello stesso.
Poiché il processo di revisione europea è in ritardo di circa 5 anni sulla tabella di marcia (il regolamento
2076/2002 ha appena prorogato al 2008 il termine della revisione, inizialmente previsto per il 2003), c'è stato molto tempo per disegnare vari scenari, da quelli più apocalittici, secondo i quali le società formulatrici che non possiedono le risorse per accedere ai costosissimi dossier sarebbero rimaste senza registrazioni e quindi avrebbero dovuto chiudere, a quelli più ottimisti, secondo i quali le autorità antitrust vigileranno e, come hanno fatto negli stati uniti, sapranno prevenire la formazione di posizioni dominanti.
Un test significativo di come potrà evolvere la situazione si è appena concluso: in luglio il ministero della Salute ha infatti effettuato questa verifica per i prodotti contenenti Glifosate, uno degli erbicidi più diffusi al mondo.
Ebbene, delle 160 registrazioni contenenti la sostanza, intestate a 59 società, solamente 31 sono state revocate e delle imprese titolari solamente 7 sono rimaste prive di registrazioni a base di Glifosate. Quindi il panorama del mercato è rimasto sostanzialmente invariato, anche dopo l'iscrizione in allegato 1 della sostanza.
Nel 2003 ci sarà questo tipo di verifica anche per l'erbicida 2,4-D, altra pietra miliare della moderna fitoiatria.

Denghiu

Prendiamo in prestito una celebre battuta pronunciata da Aldo Biscardi in uno spot di un corso di lingua inglese per descrivere il livello di certe esilaranti traduzioni in Italiano di alcuni provvedimenti comunitari riguardanti il settore dei fitofarmaci.
Cominciamo dall'ormai celebre regolamento
2076/2002, in cui vengono elencati i 322 principi attivi che verranno proibiti nel 2003 e per i quali gli stati membri dovranno revocare le rispettive autorizzazioni.
L'elenco è estremamente importante e delicato, in quanto riguarda molti prodotti ancora in commercio, i quali dovranno essere smaltiti (impiegati!!!) entro il 31 dicembre 2003.
Per tutti gli addetti al settore è indispensabile una corretta informazione affinché possano programmare le loro attività in modo da scongiurare l'accumulo di scorte di prodotti revocati, che dopo il 31 dicembre 2003 potranno essere smaltite solamente come rifiuti pericolosi, con costi elevatissimi.
Ebbene, in tutta la stampa del settore non c'è un elenco uguale all'altro: purtroppo anche alle testate più autorevoli è sfuggito qualche principio attivo.
La causa è presto trovata: oltre agli immancabili errori di stampa, i nomi comuni dei principi attivi sono stati italianizzati in modo da renderli quasi incomprensibili: haloxifop è diventato alossifop, quinalfos è diventato chinalfos, quizalofop è diventato chizalofop, 1,3-dicloropene(cis) è diventato 1,3-dicloropropano(cis), ossichinoleato di rame è diventato ossina rame.
Tra l'altro nella versione inglese del regolamento è spesso usata l'abbreviazione "aka" ("also known as", traducibile come "alias"), ebbene questo termine, che era l'unico da tradurre, è stato lasciato invariato. Ma gli errori non si limitano ai termini tecnici, che non tutti i traduttori possono conoscere, ma in alcuni casi viene proprio stravolto il senso del discorso, anche in passaggi estremamente delicati.
E' il caso della direttiva 2002/37/CE, che sanciva l'iscrizione in allegato 1 dell'erbicida Etofumesate. L'errore di traduzione, che ha tratto in inganno anche noi (e di cui facciamo ammenda), riguarda i tempi entro cui presentare il dossier del formulato.
Nella versione inglese si dice che, come consueto, gli stati membri dovranno valutare il dossier dei formulati contenenti etofumesate da solo o in associazione con altri principi attivi che al 1° marzo 2003 risulteranno iscritti nell'allegato 1 della direttiva 91/414, e che la valutazione non potrà andare oltre il 28 febbraio 2007 (prassi normale: 4 anni dopo l'iscrizione in allegato 1 della sostanza).
Nella traduzione italiana miracolosamente questa valutazione deve essere effettuata entro il 1° marzo 2003, quattro anni prima! Vedere per credere: "Per ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente etofumesate quale unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive elencate tutte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri valutano il prodotto, entro il 1° marzo 2003, alla luce dei principi uniformi fissati nell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III della medesima. Sulla scorta di tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione di ciascuno di tali prodotti fitosanitari, entro e non oltre il 28 febbraio 2007."
Versione inglese:
"Member States shall, for each authorised plant protection product containing ethofumesate as either the only active substance or as one of several active substances all of which were listed in Annex I to Directive 91/414/EEC by 1 March 2003, re-evaluate the product in accordance with the uniform principles provided for in Annex VI to Directive 91/414/EEC, on the basis of a dossier satisfying the requirements of Annex III thereto. On the basis of that evaluation, they shall determine whether the product satisfies the conditions set out in Article 4(1)(b), (c), (d) and (e) of Directive 91/414/EEC. Where necessary and by 28 February 2007 at the latest, they shall amend or withdraw the authorisation for each such plant protection product". Comunque tanti auguri di un prospero 2003.