Il decreto reca, inoltre, disposizioni nazionali in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti, sulle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, nonché sulla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle predette disposizioni.
In sintesi, le sanzioni stabilite dal decreto in merito alla violazione degli obblighi informativi riguardano:
- le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati (artt.5-7)
- la denominazione dell'alimento (art. 8)
- l'elenco degli ingredienti (art. 9)
- i requisiti nell'indicazione degli allergeni (art. 10)
- l'indicazione quantitativa degli ingredienti e l'indicazione della quantità netta (art. 11)
- il termine minimo di conservazione, la data di scadenza e la data di congelamento (art. 12)
- il paese di origine o luogo di provenienza (art. 13)
- le dichiarazioni nutrizionali (art. 15).
Il decreto stabilisce inoltre ulteriori regole e sanzioni sui seguenti punti della disciplina della vendita di alimenti:
- le indicazioni necessarie per identificare il lotto o partita a cui appartiene una derrata alimentare in base alla direttiva n.2011/91/UE del 13 dicembre 2011;
- le modalità di vendita di alimenti non preimballati e, in caso di vendita tramite distributori automatici o in locali automatizzati, le indicazioni da riportare sui distributori di alimenti e su ciascun prodotto;
- le menzioni che devono essere riportate sui prodotti non destinati al consumatore;
- indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettività.
Il decreto entrerà in vigore il 9 maggio 2018.