Entrerà in vigore il 20 novembre il Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (GU n. 259 del 5-11-2010) Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne. Il ciclo di allevamento in corso alla data di entrata in vigore del decreto e i due cicli successivi non sono soggetti all'applicazione del decreto stesso.
Il decreto riguarda i polli allevati per la produzione di carne, "inclusi i polli da carne detenuti in stabilimenti in cui siano allevati anche animali da riproduzione".
Sono il proprietario e il detentore i responsabili, ciascuno per quanto di competenza, del benessere degli animali e dell'applicazione delle misure di protezione indicate nell'Allegato I. I proprietari e i detentori debbono possedere conoscenze adeguate in materia di benessere animale. I detentori devono partecipare ad appositi corsi di formazione ed essere in possesso di un certificato che attesta la formazione conseguita.
Le associazioni di categoria promuovono l'inclusione, nei Manuali di corretta prassi operativa, di una sezione relativa al Benessere animale, sottoposta - ai fini della validazione - alla valutazione vincolante della Direzione generale della Sanità animale e del farmaco veterinario, con l'ausilio del Centro di Referenza nazionale sul benessere animale
La densita' massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in alcun momento 33 kg/m², salvo deroghe che l'autorità sanitaria territorialmente competente puo' autorizzare "a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'allegato II oltre a quelle di cui all'allegato I".
Anche in caso di deroga, la densità massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in qualsiasi momento 39 kg/m². Si può arrivare ad un ulteriore aumento, fino ad un massimo di 3 kg/m² quando sono soddisfatti i criteri definiti nell'Allegato V.
I criteri e le modalità per consentire le deroghe saranno stabiliti con Decreto del ministero della Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dal 20 novembre prossimo, sentita la Conferenza Stato Regioni. Lo stesso Decreto stabilisce le procedure che devono essere adottate per determinare la densità di allevamento.
Non rientrano nel campo di applicazione del nuovo Decreto, gli stabilimenti con meno di 500 polli e gli stabilimenti in cui sono allevati solo polli da riproduzione. Le norme europee, così attuate, non riguardano nemmeno gli incubatoi, i polli allevati estensivamente al coperto e all'aperto (già normati dal Regolamento (CE) n. 543/2008) e i polli allevati con metodi biologici in base al Regolamento (CE) n. 834/2007.
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Fonte: @nmvi Oggi