Come anticipato nel precedente articolo, nel seguente viene approfondito il tema, molto controverso e difficile in pratica, del corretto significato e della relativa applicazione dell'efficacia biocida, sulla base della quale si valuta l'applicabilità del Regolamento Bpr a prodotti quali insetticidi, disinfettanti, insetto-repellenti, rodenticidi, eccetera.

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Con il termine biocida si intendono varie tipologie di sostanze destinate a difendere la salute dell'uomo e degli animali ed utilizzate in vari settori; il termine biocida indica infatti sostanze in grado di eliminare organismi nocivi come batteri (nel caso di disinfettanti), insetti, acari, parassiti (nel caso di insetticidi o repellenti), roditori (nel caso di rodenticidi), eccetera.

 

È bene ricordare che i biocidi sono divisi in diversi gruppi a seconda della loro azione, e ciascun gruppo è diviso in base al tipo di prodotto.

Il Regolamento Bpr distingue al riguardo diversi "Tipi di Prodotto", comunemente chiamati PT, ad esempio:

  • Gruppo 1 - Disinfettanti, divisi in:
     • PT 1 - Igiene umana
     • PT 2 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
     • PT 3 - Igiene veterinaria
     • PT 4 - Settore dell'alimentazione umana e animale
     • PT 5 - Acqua potabile
  • Gruppo 2 - Preservanti, divisi in:
     • PT 6 - Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio
     • PT 7 - Preservanti per pellicole
     • PT 8 - Preservanti del legno
     • PT 9 - Preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati
     • PT 10 - Preservanti per i materiali da costruzione
     • PT 11 - Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
     • PT 12 - Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)
     • PT 13 - Preservanti per i fluidi utilizzati nella lavorazione o il taglio
  • Gruppo 3 - Controllo degli animali nocivi
     • PT 14 - Rodenticidi
     • PT 15 - Avicidi
     • PT 16 - Molluschicidi, vermicidi e prodotti destinati al controllo degli altri invertebrati
     • PT 17 - Pescicidi
     • PT 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi
     • PT 19 - Repellenti e attrattivi
     • PT 20 - Controllo di altri vertebrati
  • Gruppo 4 - Altri biocidi
     • PT 21 - Prodotti antincrostazione
     • PT 22 - Fluidi usati nell'imbalsamazione e nella tassidermia

 

I prodotti in commercio (principalmente rappresentati da formulazioni) contengono almeno una sostanza attiva, che permette loro di svolgere la propria azione contro l'organismo biocida (senza alcuna azione meccanica o fisica, quale ad esempio lo sfregamento, lo strofinamento, eccetera, presente nell'uso di saponi o detergenti), insieme ad altre componenti che li aiutano a sciogliersi meglio in acqua, a conservare la stabilità della loro composizione, o migliorarne la penetrazione nel bersaglio.

 

Queste capacità possono però essere vantate solamente quando il prodotto è assoggettato al Regolamento Bpr (e quindi preventivamente autorizzato) e contiene uno o più principi attivi riconosciuti come aventi efficacia biocida. Quando un prodotto è immesso in commercio ai sensi del Regolamento Bpr, può altresì contenere delle "allegazioni" o "claim", ossia indicazioni che descrivono le qualità e l'efficacia dello stesso, ma che devono anche rispettare le previsioni in materia previste dal Regolamento Bpr. Quest'ultimo infatti vieta ai prodotti biocidi autorizzati di riportare allegazioni che lascino supporre che il prodotto sia innocuo o sicuro per l'ambiente. Gli annunci pubblicitari dei biocidi - dispone infatti l'articolo 72 del Regolamento Bpr - non si riferiscono al prodotto in maniera fuorviante rispetto ai rischi che comporta per la salute umana, la salute animale o l'ambiente, e alla sua efficacia.

 

Sono previste sanzioni?

Certamente. Il Decreto Legislativo 179/2021 sanziona chiunque effettua annunci pubblicitari in materia di prodotti biocidi in violazione di quanto dispone il Regolamento; la sanzione prevista è di natura penale e prevede l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda da euro mille a 10mila. Ciò al fine di tutelare il più possibile gli utilizzatori - professionali e non - di tali prodotti.

 

In aggiunta alla sanzione, molti tribunali hanno condannato chi immetteva sul mercato prodotti con messaggi pubblicitari ingannevoli per i consumatori ordinando loro le opportune modifiche in etichetta ed emettendo nei loro confronti importanti sanzioni pecuniarie, come previsto dal Codice del Consumo.

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Come prepararsi al meglio

Come sempre, è importante leggere le etichette e le informazioni obbligatorie che accompagnano i prodotti acquistati. L'uso non corretto di un prodotto, causato dall'errata informazione ivi contenuta, potrebbe dare diritto ad essere risarciti per eventuali danni subìti, che dovranno però essere provati in maniera tempestiva e oggettiva.

 

I prodotti che rientrano nell'ambito del Regolamento Bpr devono essere utilizzati seguendo le istruzioni ivi indicate e tutte le precauzioni del caso, contenendo comunque sostanze chimiche.

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A cura di Giovanna Landi dello Studio legale Landilex

 


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"Stare sul lato del sicuro è facile, basta seguire l'etichetta!" poteva essere vero quando si parlava di fitosanitari in passato, ma al giorno d'oggi le aziende agricole sono tenute ad osservare adempimenti previsti dai Regolamenti Reach, Clp e sui Prodotti Biocidi. Si tratta di norme complesse che hanno un impatto importante sulla gestione quotidiana del lavoro agricolo e che, se non rispettate, possono portare sanzioni anche molto salate.
È per questo che lo Studio legale Landilex, specializzato da anni nel settore della sicurezza dei prodotti fitosanitari, fa il punto sulle norme da conoscere e rispettare per lavorare nel rispetto della legge e quindi nella massima tranquillità.

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