E’ stata pubblicata sul portale della Corte europea di Giustizia la sentenza di appello del ricorso presentato dal notificante Bayer, supportato anche da alcune associazioni di settore (agricoltori, sementieri e produttori di agrofarmaci), contro il respingimento della propria richiesta di annullamento del regolamento 485/2013 che ha limitato drasticamente l’utilizzo dei neonicotinoidi. La Corte ha considerato corretta la sentenza del 2018, che non ha rimosso le limitazioni comminate dal regolamento 485/2013 per proteggere le api.
Il nocciolo della decisione ancora una volta riguarda il principio di precauzione: la Corte ha giudicato legittima la decisione presa dalla Commissione Ue di limitare drasticamente questi mezzi tecnici anche in assenza di evidenze scientifiche inequivocabili. Non è stato sempre possibile, infatti, capire con certezza se le morie di api segnalate erano dovute all’utilizzo di questi prodotti o se frutto di altre cause. Certezza o no, applicare il principio di precauzione era nei poteri della Commissione e così uno degli ultimi tentativi per riabilitare questi importantissimi mezzi tecnici è fallito, lasciando numerose situazioni senza adeguata protezione fitosanitaria.

La “voglia di neonicotinoidi” è testimoniata dalle tante autorizzazioni di emergenza rilasciate nei paesi europei (ne abbiamo contate 21) e che sono attualmente in corso di valutazione da parte dell’Efsa per verificare se erano veramente emergenze e se effettivamente esistevano alternative tecnicamente ed economicamente percorribili.
Non a caso la proposta di proibire alla Romania e alla Lituania di concedere autorizzazioni di emergenza a neonicotinoidi ha causato lacerazioni negli Stati membri tanto da arrivare al Comitato di appello prima di formalizzare nel febbraio 2020 le relative decisioni. Indubbiamente la sensibilità delle autorità sull’argomento api continua ad allarmare tutta la filiera fitoiatrica: con i criteri di valutazione del rischio attualmente in discussione non solo i neonicotinoidi e non solo gli insetticidi sono a rischio, ma questo lo vedremo nei prossimi mesi.
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 maggio 2021 "Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Articoli 4 e 21 – Criteri di approvazione – Riesame dell’approvazione – Prodotti fitosanitari – Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 – Sostanze attive clothianidin e imidacloprid – Sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive – Divieto di uso non professionale – Principio di precauzione"
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione del 24 maggio 2013 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l’uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive
  • Decisione di esecuzione (UE) 2020/152 della commissione del 3 febbraio 2020 che vieta alla Romania di ripetere la concessione di autorizzazioni a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clothianidin o imidacloprid per l’uso su Brassica napus contro Phyllotreta spp o Psylliodes spp.
  • Decisione di esecuzione (UE) 2020/153 della commissione del 3 febbraio 2020 che vieta alla Lituania di ripetere la concessione di autorizzazioni a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiametoxam per l'uso sulla colza primaverile contro Phyllotreta spp e/o Psylliodes spp.